A breve (probabilmente entro il 15 settembre) scatterà il click day per accedere al bonus di 200 euro per commercianti, per lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’inps oppure alle casse previdenziali private.
Si espongono in sintesi le informazioni principali sul provvedimento.
Soggetti beneficiari
- artigiani / commercianti iscritti all’IVS;
- professionisti iscritti alla Gestione separata INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell’Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI )
In merito al requisito riguardante l’iscrizione all’INPS / Ente previdenziale e assistenziale di riferimento, si specifica che per poter fruire dell’indennità in esame è necessario che i predetti soggetti al 18.5.2022 (data entrata in vigore del DL n. 50/2022) devono:
- risultare iscritti alla propria gestione previdenziale;
- essere titolari di partita IVA attiva con l’attività lavorativa avviata;
- aver effettuato almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dal 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la predetta data del 18.5.2022. Per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli tale requisito è verificato sulla posizione del titolare.
Condizioni di accesso
- non aver fruito delle indennità previste dagli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti), DL n. 50/2022;
- avere un reddito complessivo 2021 non superiore a € 35.000. La norma fa riferimento al concetto di reddito complessivo e non a quello da lavoro autonomo e viene chiarito nel decreto che con riferimento al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Ammontare dell’indennità
L’indennità una tantum è pari a 200 euro ed è corrisposta a domanda. L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del TUIR, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.
Modalità di presentazione della domanda
Le domande per l’ottenimento dell’indennità di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari
– all’INPS;
– ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.
Le modalità di presentazione saranno definite dai singoli enti previdenziali.
Modalità di erogazione
Gli enti preposti all’erogazione (INPS e gli enti di previdenza obbligatoria) procederanno secondo l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte. Nel caso in cui, in esito ai controlli, l’ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell’indennità.
Termini di presentazione della domanda
Non risulta ancora stabilita la data a decorrere dalla quale sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento dell’indennità una tantum.
Potrebbe essere dal 15 settembre secondo l’ipotesi che circola all’interno dell’Adepp, l’Associazione degli Enti pensionistici.