Influencer e fisco: come si inquadra correttamente il reddito tra lavoro dipendente, autonomo, impresa e attività occasionale

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Negli ultimi anni la figura dell’influencer ha assunto un ruolo sempre più rilevante nell’economia digitale. Non si tratta più soltanto di una presenza sui social network, ma spesso di una vera attività economica, capace di incidere sulle scelte di consumo, sulle strategie di comunicazione delle imprese e sulla promozione di prodotti e servizi. Proprio per questo, il tema del corretto inquadramento fiscale è diventato centrale.

Uno degli aspetti più delicati è che non esiste un unico regime fiscale valido per tutti gli influencer. I compensi percepiti possono infatti rientrare, a seconda dei casi, tra i redditi di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo, i redditi d’impresa oppure i redditi diversi. La corretta qualificazione dipende dalle modalità concrete con cui l’attività viene svolta: continuità, autonomia, organizzazione dei mezzi, presenza o meno di subordinazione e natura dei compensi sono tutti elementi decisivi.

Perché non esiste un solo inquadramento fiscale per gli influencer

Il documento allegato evidenzia con chiarezza che la figura dell’influencer comprende attività molto diverse tra loro: contenuti sponsorizzati, partecipazione a eventi promozionali, collaborazioni continuative con brand, creazione di format editoriali, affiliazioni commerciali, utilizzo di codici sconto e attività di digital content creation. Proprio questa varietà rende impossibile adottare una qualificazione reddituale uniforme.

In altre parole, non conta l’etichetta di “influencer” in sé, ma il modo in cui l’attività è concretamente organizzata e remunerata. Lo stesso soggetto, in contesti diversi, può trovarsi in situazioni fiscalmente differenti. Per questo è necessario analizzare il rapporto con il committente, il grado di autonomia effettiva, la continuità dell’attività e l’eventuale esistenza di una struttura organizzata.

Quando i compensi dell’influencer sono redditi da lavoro dipendente

L’attività dell’influencer rientra nei redditi di lavoro dipendente quando viene svolta nell’ambito di un vero rapporto di subordinazione, con inserimento stabile nella struttura organizzativa del datore di lavoro e assoggettamento al suo potere direttivo. In questi casi l’influencer non opera come professionista autonomo, ma come parte integrante dell’organizzazione aziendale.

Secondo il documento, gli indici tipici della subordinazione sono molteplici. Rileva, innanzitutto, il fatto che sia l’azienda a stabilire quali contenuti produrre, come impostarli, quali messaggi comunicare, su quali piattaforme pubblicarli e con quali tempi. Anche la presenza di un orario di lavoro, la partecipazione a riunioni, briefing o shooting interni e l’utilizzo di strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro rappresentano elementi significativi.

Un ulteriore indice tipico è rappresentato dalla retribuzione fissa e periodica, non collegata alle singole campagne o al numero dei contenuti prodotti, ma corrisposta come remunerazione della disponibilità continuativa del lavoratore. Nel documento vengono richiamati, ad esempio, il caso dell’influencer inserito in una media company, quello del content creator impiegato stabilmente in una società editrice o all’interno del team marketing di un’azienda, nonché la figura dell’ambassador aziendale che segue un piano editoriale definito dal datore di lavoro.

È importante ricordare che, in questa categoria, concorrono a formare il reddito imponibile non solo le somme in denaro, ma anche i compensi in natura, come prodotti, servizi o beni strumentali ricevuti in relazione al rapporto di lavoro.

I profili previdenziali nel lavoro dipendente e il possibile coinvolgimento del FPLS

Il file allegato richiama anche i profili contributivi, evidenziando che l’evoluzione della figura dell’influencer ha creato nel tempo dubbi sull’inquadramento previdenziale. In alcuni casi, oltre ai contributi tipici del lavoro subordinato, può entrare in gioco il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo. Questo può avvenire quando influencer, testimonial e content creator svolgono attività riconducibili alle categorie del Fondo, come la produzione di contenuti audiovisivi con finalità pubblicitarie.

In tali ipotesi, il committente deve adempiere agli obblighi previsti per i lavoratori dello spettacolo. Il documento, anche nella tabella riepilogativa finale e nel riquadro a pagina 6, richiama espressamente adempimenti come certificato di agibilità, comunicazioni UNILAV, flussi UniEmens e certificazione dei contributi. Inoltre, i compensi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti d’autore e d’immagine sono esclusi dall’imponibile contributivo fino al 40%, purché previsti contrattualmente.

Quando l’attività dell’influencer rientra nel lavoro autonomo

La situazione più frequente, secondo il documento, è probabilmente quella del lavoro autonomo. L’attività dell’influencer rientra infatti nei redditi di lavoro autonomo quando è svolta in modo abituale, professionale e organizzato, ma senza vincolo di subordinazione. In questo caso il creator agisce come libero professionista, decide in autonomia tempi, modalità operative e tariffe, e si assume il rischio economico dell’attività.

I tratti distintivi sono chiaramente individuati: professionalità, abitualità, autonomia decisionale, assenza di esclusività e pluralità di committenti. Il documento sottolinea che l’influencer autonomo sceglie i progetti da accettare, pianifica il calendario editoriale, definisce il proprio stile comunicativo e collabora con più brand, senza essere stabilmente inserito nell’organizzazione di un unico soggetto.

Un altro elemento rilevante è l’esistenza di una struttura organizzativa anche minima: attrezzature fotografiche e video, software di editing, consulenti marketing, strumenti analitici, piattaforme professionali o supporto di agenzie di management. Tutti questi fattori confermano la natura abituale e professionale della prestazione.

Sul piano dei compensi, nel lavoro autonomo non vi è una retribuzione fissa, ma corrispettivi determinati per singola prestazione o progetto, come campagne pubblicitarie, reel, shooting, video dedicati, eventi o contenuti editoriali. Anche i beni e i servizi ricevuti in cambio della prestazione, cioè i compensi in natura o barter, costituiscono proventi imponibili e devono essere dichiarati.

Il nuovo codice ATECO 73.11.03 per l’influencer marketing

Il documento segnala una novità molto importante: dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto il codice ATECO 73.11.03, denominato “Attività di influencer marketing”. Si tratta di un passaggio rilevante, perché per la prima volta viene riconosciuta formalmente, anche sotto il profilo statistico-fiscale, l’attività svolta da influencer, youtuber, content creator, streamer, blogger, podcaster, gamer e figure simili.

Fino al 2024, invece, chi svolgeva queste attività era costretto a utilizzare codici più generici, come quelli relativi alla mediazione pubblicitaria o al marketing. L’introduzione del nuovo codice aumenta la certezza dell’inquadramento, pur senza eliminare la necessità di verificare sempre, caso per caso, la natura concreta della prestazione. Il documento, infatti, sottolinea che il modello di business adottato resta determinante ai fini fiscali.

Quando l’influencer produce reddito d’impresa

L’attività dell’influencer genera reddito d’impresa quando è organizzata in forma imprenditoriale, con abitualità, continuità e organizzazione dei mezzi finalizzati alla produzione di un reddito strutturato. In questo scenario il creator non si limita a realizzare contenuti in modo professionale, ma gestisce un vero business digitale, pianificando campagne, monetizzando il seguito, sviluppando format editoriali, e-commerce, merchandising, licenze o servizi promozionali.

Un caso tipico, espressamente richiamato dal documento, è quello dell’influencer che opera come agente di commercio digitale. In questa configurazione il compenso non deriva semplicemente dalla produzione di contenuti, ma da provvigioni sulle vendite generate attraverso link affiliati, coupon o codici sconto. Quando tale attività è continuativa, professionale e organizzata, l’inquadramento diventa quello del reddito d’impresa.

Nel testo si precisa anche che, se l’influencer sponsorizza un brand tramite un codice promozionale e riceve un compenso proporzionale alle vendite generate, la fattispecie può configurarsi come attività d’impresa assimilabile a quella dell’agente di commercio. Questo passaggio è particolarmente rilevante perché mostra come il confine tra lavoro autonomo e impresa possa dipendere dal concreto meccanismo di remunerazione.

Gli adempimenti dell’influencer-imprenditore

Il documento elenca anche gli adempimenti tipici dell’influencer che opera in forma d’impresa. Occorre aprire la partita IVA, scegliere il regime fiscale appropriato, iscriversi alla Camera di Commercio, fatturare le sponsorizzazioni, le provvigioni e le eventuali vendite di prodotti, dedurre i costi sostenuti per l’attività e versare i contributi previdenziali.

Sotto il profilo previdenziale, la tabella riepilogativa alle pagine 13 e 14 richiama l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS e, nei casi di attività configurabile come agenzia di commercio digitale con percezione di provvigioni, anche il coinvolgimento dell’ENASARCO.

Il file evidenzia inoltre che, quando l’attività cresce ulteriormente per ricavi, collaboratori e complessità, l’influencer può scegliere di operare tramite una società a responsabilità limitata. A pagina 11 viene riportato uno schema con le principali caratteristiche di questa soluzione: separazione patrimoniale, possibilità di gestire più linee di business, creazione di un team, fatturazione societaria, contabilità ordinaria, redazione del bilancio annuale e maggiore solidità percepita nei rapporti con i brand.

Quando i compensi rientrano tra i redditi diversi

Non tutte le attività svolte online hanno però natura professionale o imprenditoriale. Il documento dedica una parte importante anche ai redditi diversi, che rappresentano la categoria residuale per le prestazioni svolte in modo episodico, saltuario o occasionale, senza continuità, organizzazione e professionalità.

In questi casi manca sia la struttura tipica del lavoro autonomo, sia il rapporto di subordinazione. L’attività può consistere, ad esempio, in una singola collaborazione con un brand, nella pubblicazione occasionale di una storia promozionale oppure in una campagna isolata senza piano editoriale e senza organizzazione stabile. Il documento richiama, a titolo esemplificativo, il caso del profilo Instagram non professionale che pubblica una sola storia per una pizzeria locale in cambio di un compenso simbolico.

Anche se il contenuto realizzato è di qualità, la mancanza di continuità e di sistematicità impedisce di qualificare il reddito come professionale. Allo stesso modo, l’assenza di orari, direttive, coordinamento e inserimento nell’organizzazione del committente esclude il lavoro dipendente.

Prestazione occasionale: ricevuta, ritenuta e soglia contributiva

Dal punto di vista operativo, quando l’attività rientra nei redditi diversi non è richiesta l’apertura della partita IVA. Il documento precisa che, per documentare il compenso, si utilizza una ricevuta per prestazione occasionale contenente i dati del prestatore e del committente, la descrizione della prestazione e l’importo lordo corrisposto.

Se il committente è un sostituto d’imposta, si applica la ritenuta d’acconto del 20%, da versare entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento. Inoltre, il file ricorda che il D.L. 146/2021 ha introdotto, per i committenti che operano come imprenditori, anche l’obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato territoriale del lavoro per l’utilizzo di prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Sotto il profilo contributivo, l’iscrizione alla Gestione Separata INPS diventa necessaria solo se il compenso annuo supera 5.000 euro. Questo elemento è riepilogato anche nella tabella di sintesi alle pagine 13 e 14, dove vengono messi a confronto presupposti, inquadramento previdenziale e caratteristiche operative delle diverse categorie reddituali.

La tabella finale conferma che conta il modello concreto dell’attività

Le tabelle riepilogative presenti alle pagine 13, 14 e 15 del documento sono particolarmente utili perché mostrano in modo sintetico la logica dell’intero impianto: non è la notorietà online a determinare il regime fiscale, ma il modello concreto con cui l’attività viene svolta. A seconda che vi siano subordinazione, autonomia professionale, organizzazione imprenditoriale o semplice occasionalità, cambiano la categoria reddituale, gli adempimenti fiscali e l’inquadramento previdenziale.

Conclusioni

Il tema fiscale degli influencer non può essere affrontato con soluzioni standard. Dietro un’attività apparentemente simile possono nascondersi fattispecie molto diverse: lavoro dipendente se l’attività è svolta sotto la direzione dell’azienda, lavoro autonomo se prevalgono abitualità e autonomia professionale, reddito d’impresa se l’attività è organizzata come business digitale, redditi diversi se la prestazione è solo episodica e occasionale. La corretta qualificazione è fondamentale non solo ai fini delle imposte dirette, ma anche per gli obblighi IVA, previdenziali e documentali. Proprio per questo, chi svolge attività di influencer marketing o assiste soggetti operanti in questo settore dovrebbe analizzare con attenzione il modello operativo concreto, la tipologia dei compensi e il grado di organizzazione dell’attività, evitando inquadramenti automatici che potrebbero rivelarsi non corretti.

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