ETS: dal 2026 cambia davvero il regime fiscale ai fini delle imposte dirette

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Dal 2026 il quadro fiscale degli Enti del Terzo Settore entra in una fase nuova e pienamente operativa. Per gli ETS iscritti al RUNTS, diversi dalle imprese sociali, non si applica più soltanto la disciplina generale degli enti non profit, ma una disciplina specifica prevista dal Codice del Terzo Settore, destinata a incidere in modo concreto sulla qualificazione fiscale dell’ente, sulla tassazione dei proventi e sull’accesso ai regimi agevolati.

Il punto centrale è che dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi dal 1° gennaio 2026 per i soggetti “solari”, gli ETS devono misurarsi con regole autonome rispetto a quelle tradizionalmente applicate agli enti non commerciali. Il TUIR continua a rilevare, ma solo nella misura in cui resta compatibile e non derogato dal Codice del Terzo Settore.

La vera novità: conta la sostanza economica delle attività

La riforma segna un passaggio importante: per gli ETS la distinzione tra ente commerciale ed ente non commerciale non dipende più in modo prevalente da valutazioni formali o statutarie, ma da una verifica sostanziale basata sui dati economici delle attività svolte. In particolare, la disciplina ruota attorno all’art. 79 del CTS e al cosiddetto test di non commercialità, che serve a stabilire sia la natura delle attività di interesse generale, sia la qualificazione complessiva dell’ente.

In sostanza, il percorso logico è questo: prima si verifica se le singole attività di interesse generale siano svolte in modo commerciale o non commerciale; poi, sulla base di tale risultato, si valuta se l’ente, nel suo insieme, debba essere considerato ETS non commerciale oppure ETS commerciale.

Quando un’attività di interesse generale è non commerciale

Le attività di interesse generale si considerano non commerciali quando sono svolte gratuitamente oppure quando i corrispettivi richiesti non superano i costi effettivi dell’attività. In questo confronto rientrano non solo i costi diretti, ma anche i costi indiretti e generali imputabili all’attività. Sono invece esclusi i costi figurativi, come ad esempio il valore del lavoro volontario.

I documenti allegati insistono molto su questo punto, chiarendo che il concetto di costo effettivo va inteso in senso ampio. Possono quindi rilevare, oltre ai costi specifici, anche quote di ammortamento, utenze, affitti, spese amministrative ripartite pro quota, nonché oneri finanziari e tributari imputabili all’attività. Si tratta di un chiarimento molto importante, perché consente agli enti di impostare la verifica su basi più aderenti alla realtà gestionale.

La clausola di tolleranza del 6%

Uno degli aspetti più rilevanti è la possibilità di mantenere la natura non commerciale anche in presenza di un piccolo margine positivo. Le attività di interesse generale continuano infatti a considerarsi non commerciali se i ricavi non superano di oltre il 6% i relativi costi e ciò avviene per non oltre tre periodi d’imposta consecutivi.

Questa tolleranza, però, va gestita con molta attenzione. I documenti chiariscono che il quarto anno consecutivo con un avanzo positivo, anche se contenuto entro il 6%, fa perdere la qualifica di attività non commerciale. Inoltre, se in uno dei tre anni lo scostamento supera il 6%, l’attività diventa commerciale immediatamente. Per tornare alla non commercialità non basta ridurre l’avanzo: occorre un risultato in pareggio o in perdita che “azzera” il conteggio.

Test unitario o test analitico: la soglia dei 300.000 euro

Altro chiarimento pratico di grande rilievo riguarda il modo in cui il test va applicato quando l’ente svolge più attività di interesse generale. Gli ETS con entrate, ricavi e proventi non superiori a 300.000 euro possono considerare unitariamente le diverse attività, come se si trattasse di un’unica attività. Questa impostazione semplifica la verifica per gli enti di minori dimensioni.

Per gli altri ETS, invece, occorre distinguere. Se le attività sono omogenee e presentano collegamenti oggettivi, ad esempio per l’utilizzo di personale, locali o costi promiscui comuni, il test può ancora essere effettuato globalmente. Se invece le attività sono disomogenee e prive di collegamento, il controllo deve essere svolto separatamente per ciascuna attività. Anche la ripartizione dei costi promiscui deve seguire criteri ragionevoli e coerenti, come il rapporto tra ricavi o l’incidenza dei costi diretti.

Quando l’ente, nel suo complesso, è non commerciale

Una volta qualificata la natura delle attività di interesse generale, occorre fare un passo ulteriore e verificare la natura dell’ente nel suo complesso. L’ETS si considera non commerciale quando le entrate non commerciali prevalgono su quelle commerciali. Le entrate non commerciali comprendono, tra l’altro, contributi non corrispettivi, sovvenzioni prive di natura corrispettiva, liberalità, quote associative non corrispettive, proventi da raccolte fondi e introiti derivanti da attività di interesse generale qualificate come non commerciali.

È interessante notare che nel test rileva anche il valore normale delle prestazioni e delle cessioni effettuate gratuitamente o a corrispettivi inferiori al valore normale. Questo elemento evita che gli enti che svolgono attività gratuite vengano penalizzati solo perché non generano ricavi monetari, consentendo di valorizzare economicamente l’attività svolta in funzione istituzionale.

Quando l’ETS diventa commerciale

Se le entrate commerciali prevalgono su quelle non commerciali, l’ente assume la qualifica di ETS commerciale. Quando ciò accade, il cambiamento non è solo teorico: il reddito dell’intero periodo d’imposta viene attratto nell’ambito del reddito d’impresa e l’ente perde le agevolazioni fiscali che presuppongono la non commercialità.

In via ordinaria, il mutamento della qualifica produce effetti dallo stesso periodo d’imposta in cui si verifica il superamento dei parametri. Tuttavia, per i primi due periodi d’imposta successivi al 31 dicembre 2025, quindi in prima applicazione, il legislatore ha previsto un regime transitorio più favorevole: il mutamento opera dal periodo d’imposta successivo. Questa attenuazione è molto importante, perché offre agli enti un margine temporale per adeguare la propria struttura contabile e organizzativa.

Il passaggio dei beni dalla sfera commerciale a quella non commerciale

Tra le novità di maggiore interesse vi è anche il nuovo art. 79-bis del CTS, che disciplina il passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale in caso di mutamento della qualificazione fiscale. La norma consente, a determinate condizioni, di evitare l’immediata tassazione della plusvalenza latente, introducendo un meccanismo di neutralità o sospensione fiscale.

La sospensione resta però valida solo finché i beni continuano a essere utilizzati per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Se i beni vengono destinati a finalità diverse, oppure ceduti a titolo oneroso o colpiti da risarcimento per perdita o danneggiamento, la plusvalenza torna a concorrere alla formazione del reddito imponibile.

I regimi forfetari: non uno solo, ma due

Un altro punto molto rilevante è che il Codice del Terzo Settore ha introdotto due distinti regimi forfetari ai fini delle imposte dirette. Il primo, previsto dall’art. 80 CTS, è rivolto agli ETS non commerciali in generale; il secondo, previsto dall’art. 86 CTS, è riservato a ODV e APS. Entrambi diventano applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Il regime forfetario per gli ETS non commerciali

Il regime dell’art. 80 consente di determinare il reddito d’impresa applicando coefficienti di redditività differenziati in base al tipo di attività e al volume dei ricavi. Per le prestazioni di servizi, i coefficienti sono del 7% fino a 130.000 euro, del 10% da 130.001 a 300.000 euro e del 17% oltre tale soglia. Per le altre attività, i coefficienti sono del 5%, del 7% e del 14%.

Al reddito così determinato vanno poi aggiunti plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari. Il regime non prevede, però, una forfetizzazione IVA: sotto questo profilo restano applicabili le regole ordinarie, con obbligo di contabilità semplificata o ordinaria e applicazione del regime IVA ordinario. L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi e vincola l’ente almeno per un triennio.

Il regime forfetario per ODV e APS

Diverso è il regime dell’art. 86 CTS, riservato a ODV e APS iscritte nelle rispettive sezioni del RUNTS, a condizione che nel periodo d’imposta precedente abbiano percepito ricavi non superiori a 85.000 euro. Per il solo 2026, però, i documenti chiariscono che l’accesso può essere valutato sulla base dei ricavi che si presume di realizzare nell’anno stesso e non necessariamente su quelli del 2025.

Il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi un coefficiente dell’1% per le ODV e del 3% per le APS. Anche in questo caso, plusvalenze, interessi, dividendi, sopravvenienze attive e proventi immobiliari restano soggetti a tassazione ordinaria. Tuttavia, rispetto al regime dell’art. 80, qui vi sono semplificazioni molto più ampie, anche sul piano contabile e IVA.

Le ODV e le APS che optano per questo regime sono infatti escluse dagli ISA, beneficiano dell’esonero dalla gran parte degli adempimenti IVA e, in linea generale, non sono tenute a operare ritenute alla fonte, pur con specifici obblighi informativi in dichiarazione. Restano comunque fermi gli obblighi di conservazione dei documenti e di predisposizione del bilancio di esercizio.

Addio alla legge 398/1991 per gli ETS

Un passaggio che merita particolare attenzione è anche quello relativo alla legge 398/1991. I documenti allegati chiariscono che, dal 2026, il regime agevolato della legge 398 non trova più applicazione per gli enti del Terzo Settore. Contestualmente, vengono meno anche le disposizioni che ne estendevano l’ambito soggettivo a varie associazioni senza fini di lucro diverse dal perimetro sportivo dilettantistico e dalle pro loco.

Si tratta di una modifica da non sottovalutare, perché per molti enti il 2026 rappresenta non solo l’ingresso in nuove regole, ma anche l’uscita da regimi consolidati utilizzati fino ad oggi.

IVA: nessun regime speciale generale per gli ETS

Sul versante IVA, i documenti sottolineano che la riforma del Terzo Settore non ha introdotto una disciplina generale speciale per gli ETS. Questo significa che, salvo il regime particolare previsto per ODV e APS che optano per l’art. 86, l’assoggettamento a IVA delle attività va verificato secondo i presupposti ordinari soggettivo, oggettivo e territoriale previsti dal DPR 633/1972.

In pratica, la vera innovazione fiscale degli ETS nel 2026 riguarda soprattutto le imposte dirette e il criterio di qualificazione dell’ente, mentre sul piano IVA continua a valere, nella generalità dei casi, l’impianto ordinario.

Conclusioni

Il 2026 segna per gli Enti del Terzo Settore un cambio di prospettiva molto concreto. Non basta più essere formalmente un ente non profit o essere iscritti al RUNTS: occorre monitorare con precisione le attività svolte, distinguere correttamente i proventi commerciali da quelli non commerciali, misurare i costi effettivi e valutare con attenzione gli effetti del test di non commercialità. Allo stesso tempo, la nuova disciplina apre anche opportunità, soprattutto per chi sa utilizzare correttamente i regimi forfetari introdotti dagli artt. 80 e 86 CTS e per chi imposta la contabilità in modo coerente con le nuove regole. Per gli ETS, dunque, il 2026 non è solo un anno di decorrenza normativa, ma un vero banco di prova organizzativo, fiscale e gestionale.

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