Content creator e influencer: quale inquadramento previdenziale dopo la circolare INPS n. 44/2025
Negli ultimi anni le figure dei content creator e degli influencer hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nell’economia digitale. Tuttavia, a fronte di una rapida evoluzione del mercato, il nostro ordinamento non dispone ancora di una disciplina organica che ne definisca in modo puntuale lo status giuridico e previdenziale.
Con la circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025, l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di inquadramento previdenziale applicabili a tali soggetti, superando approcci semplificati e ribadendo la necessità di un’analisi caso per caso.
Chi sono i content creator e gli influencer
Secondo l’INPS, per attività di creazione di contenuti digitali si intende l’elaborazione di testi, immagini, video, audio o contenuti live destinati alla diffusione tramite piattaforme digitali e social network.
Il content creator rappresenta la categoria “ombrello”, all’interno della quale rientrano diverse figure (youtuber, streamer, podcaster, blogger, tiktoker, ecc.). L’influencer è invece colui che, grazie alla propria popolarità e credibilità, è in grado di orientare le scelte e i comportamenti del pubblico, spesso attraverso attività promozionali svolte per conto di brand.
Dal 1° gennaio 2025 è stato inoltre introdotto il nuovo codice ATECO 73.11.03 – Attività di influencer marketing, a conferma del riconoscimento economico e professionale del settore.
Il rapporto trilaterale: creator, brand e agenzie
La circolare INPS evidenzia come, nella prassi, il rapporto non sia quasi mai bilaterale, ma trilaterale (o quadrilaterale). Accanto al content creator e al brand, operano frequentemente:
media agency, che supportano il brand nella scelta dei creator;
talent agency, che assistono il creator nella gestione dei rapporti commerciali.
In alcuni casi le agenzie si limitano a mettere in contatto le parti; in altri, gestiscono l’intera campagna, incassano i compensi e remunerano successivamente il creator, oppure assumono direttamente i content creator come collaboratori o dipendenti.
I criteri di inquadramento previdenziale
In assenza di una disciplina specifica, l’INPS chiarisce che l’inquadramento previdenziale dipende da una serie di variabili chiave:
modalità concrete di svolgimento dell’attività;
contenuto della prestazione;
modello organizzativo adottato;
modalità di percezione dei compensi.
Sulla base di tali elementi, si possono delineare tre principali aree di inquadramento.
Attività di impresa e Gestione Commercianti
Quando nell’attività del content creator prevalgono gli elementi organizzativi rispetto a quelli personali (ad esempio vendita di video, gestione di banner pubblicitari, monetizzazione strutturata dei canali), l’attività assume natura d’impresa.
In questi casi è richiesta:
l’iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO appropriato;
l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali INPS.
Lavoro autonomo e Gestione Separata
Se invece l’attività è svolta senza vincoli di subordinazione, con prevalenza dell’apporto personale e intellettuale, e al di fuori di un’organizzazione imprenditoriale, i compensi rientrano nei redditi di lavoro autonomo.
Dal punto di vista previdenziale:
l’attività abituale comporta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS;
l’attività occasionale comporta l’obbligo contributivo solo al superamento della soglia di 5.000 euro annui.
Rientrano in questa categoria anche i redditi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine professionale, come chiarito dalla giurisprudenza tributaria.
Lavoratori dello spettacolo e Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)
Un passaggio particolarmente rilevante della circolare riguarda l’assoggettamento al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).
L’obbligo contributivo sorge quando il content creator o l’influencer:
realizza contenuti pubblicitari o promozionali;
percepisce un compenso da un brand o da un’agenzia;
svolge mansioni riconducibili alle categorie artistiche tabellate (attore pubblicitario, fotomodello, regista, indossatore, ecc.).
In tali ipotesi, i contributi FPLS sono dovuti a prescindere dalla forma contrattuale (lavoro autonomo, subordinato o collaborazione), e l’onere contributivo grava sul soggetto che contrattualizza la prestazione.
Sono invece escluse dall’obbligo FPLS:
la creazione di contenuti personali senza finalità pubblicitarie;
il semplice utilizzo di prodotti (endorsement passivo);
l’inserimento di mere inserzioni pubblicitarie senza attività artistica.
Conclusioni operative
La circolare INPS n. 44/2025 segna un passaggio fondamentale nel riconoscimento previdenziale delle attività di content creator e influencer, ma conferma che non esiste una soluzione unica.
Ogni posizione deve essere valutata attentamente, analizzando:
il tipo di attività svolta;
il grado di organizzazione;
la natura dei compensi;
i rapporti contrattuali con brand e agenzie.
Un corretto inquadramento è essenziale non solo per evitare contestazioni contributive, ma anche per impostare in modo sostenibile l’attività professionale nel medio-lungo periodo.