Content creator e influencer: come funziona l’inquadramento previdenziale

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Content creator e influencer: quale inquadramento previdenziale dopo la circolare INPS n. 44/2025

Negli ultimi anni le figure dei content creator e degli influencer hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nell’economia digitale. Tuttavia, a fronte di una rapida evoluzione del mercato, il nostro ordinamento non dispone ancora di una disciplina organica che ne definisca in modo puntuale lo status giuridico e previdenziale.

Con la circolare INPS n. 44 del 19 febbraio 2025, l’Istituto ha fornito importanti chiarimenti sui criteri di inquadramento previdenziale applicabili a tali soggetti, superando approcci semplificati e ribadendo la necessità di un’analisi caso per caso.

Chi sono i content creator e gli influencer

Secondo l’INPS, per attività di creazione di contenuti digitali si intende l’elaborazione di testi, immagini, video, audio o contenuti live destinati alla diffusione tramite piattaforme digitali e social network.

Il content creator rappresenta la categoria “ombrello”, all’interno della quale rientrano diverse figure (youtuber, streamer, podcaster, blogger, tiktoker, ecc.). L’influencer è invece colui che, grazie alla propria popolarità e credibilità, è in grado di orientare le scelte e i comportamenti del pubblico, spesso attraverso attività promozionali svolte per conto di brand.

Dal 1° gennaio 2025 è stato inoltre introdotto il nuovo codice ATECO 73.11.03 – Attività di influencer marketing, a conferma del riconoscimento economico e professionale del settore.

Il rapporto trilaterale: creator, brand e agenzie

La circolare INPS evidenzia come, nella prassi, il rapporto non sia quasi mai bilaterale, ma trilaterale (o quadrilaterale). Accanto al content creator e al brand, operano frequentemente:

media agency, che supportano il brand nella scelta dei creator;

talent agency, che assistono il creator nella gestione dei rapporti commerciali.

In alcuni casi le agenzie si limitano a mettere in contatto le parti; in altri, gestiscono l’intera campagna, incassano i compensi e remunerano successivamente il creator, oppure assumono direttamente i content creator come collaboratori o dipendenti.

I criteri di inquadramento previdenziale

In assenza di una disciplina specifica, l’INPS chiarisce che l’inquadramento previdenziale dipende da una serie di variabili chiave:

modalità concrete di svolgimento dell’attività;

contenuto della prestazione;

modello organizzativo adottato;

modalità di percezione dei compensi.

Sulla base di tali elementi, si possono delineare tre principali aree di inquadramento.

Attività di impresa e Gestione Commercianti

Quando nell’attività del content creator prevalgono gli elementi organizzativi rispetto a quelli personali (ad esempio vendita di video, gestione di banner pubblicitari, monetizzazione strutturata dei canali), l’attività assume natura d’impresa.

In questi casi è richiesta:

l’iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO appropriato;

l’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali INPS.

Lavoro autonomo e Gestione Separata

Se invece l’attività è svolta senza vincoli di subordinazione, con prevalenza dell’apporto personale e intellettuale, e al di fuori di un’organizzazione imprenditoriale, i compensi rientrano nei redditi di lavoro autonomo.

Dal punto di vista previdenziale:

l’attività abituale comporta l’iscrizione alla Gestione Separata INPS;

l’attività occasionale comporta l’obbligo contributivo solo al superamento della soglia di 5.000 euro annui.

Rientrano in questa categoria anche i redditi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine professionale, come chiarito dalla giurisprudenza tributaria.

Lavoratori dello spettacolo e Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)

Un passaggio particolarmente rilevante della circolare riguarda l’assoggettamento al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS).

L’obbligo contributivo sorge quando il content creator o l’influencer:

realizza contenuti pubblicitari o promozionali;

percepisce un compenso da un brand o da un’agenzia;

svolge mansioni riconducibili alle categorie artistiche tabellate (attore pubblicitario, fotomodello, regista, indossatore, ecc.).

In tali ipotesi, i contributi FPLS sono dovuti a prescindere dalla forma contrattuale (lavoro autonomo, subordinato o collaborazione), e l’onere contributivo grava sul soggetto che contrattualizza la prestazione.

Sono invece escluse dall’obbligo FPLS:

la creazione di contenuti personali senza finalità pubblicitarie;

il semplice utilizzo di prodotti (endorsement passivo);

l’inserimento di mere inserzioni pubblicitarie senza attività artistica.

Conclusioni operative

La circolare INPS n. 44/2025 segna un passaggio fondamentale nel riconoscimento previdenziale delle attività di content creator e influencer, ma conferma che non esiste una soluzione unica.

Ogni posizione deve essere valutata attentamente, analizzando:

il tipo di attività svolta;

il grado di organizzazione;

la natura dei compensi;

i rapporti contrattuali con brand e agenzie.

Un corretto inquadramento è essenziale non solo per evitare contestazioni contributive, ma anche per impostare in modo sostenibile l’attività professionale nel medio-lungo periodo.

Affiancare e Accompagnare il Cliente nelle sue scelte per migliorare e crescere insieme.

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