Principali novità
1 Premessa
Sul S.O. n. 43 alla G.U. 31.12.2024 n. 305 è stata pubblicata la L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), in vigore dall’1.1.2025.
principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2025.
| Argomento | Descrizione |
| Riduzione contributiva per nuovi iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti INPS | I lavoratori che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti possono fruire di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione all’INPS. La misura è alternativa rispetto ad altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Ambito soggettivo L’agevolazione è fruibile dai seguenti soggetti: imprenditori individuali o soci di società;collaboratori familiari dei soggetti sopra indicati. Anche i soggetti in regime forfetario possono beneficiare dell’agevolazione. Ambito oggettivo La riduzione contributiva dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati. Durata L’agevolazione è fruibile per 36 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025. Accredito contributivo Per l’accredito della contribuzione trovano applicazione le disposizioni dettate con riferimento alla Gestione separata INPS; pertanto, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento. Se invece è versato un importo inferiore, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. |
| Decontribuzione Sud segue | Viene prevista: la fine anticipata della decontribuzione Sud di cui all’art. 1 co. 161 ss. della L. 30.12.2020 n. 178, che può essere applicata fino al 31.12.2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30.6.2024;l’introduzione di un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno. Nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori al Sud Viene introdotto un nuovo sgravio contributivo per i datori di lavoro privati che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo, nonché i contratti di lavoro domestico e di apprendistato (sono esclusi anche specifici soggetti, come gli enti pubblici economici). Inoltre, la normativa distingue tra: microimprese e piccole e medie imprese, vale a dire datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti;datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa. Assetto e misura L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL) di importo pari al: 25% (massimo 145 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2025, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2024;20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2026, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2025;20% (massimo 125 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2027, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2026;20% (massimo 100 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2028, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2027;15% (massimo 75 euro su base mensile per dodici mensilità) per l’anno 2029, in relazione a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31.12.2028. Condizioni Fermo restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del DLgs. 14.9.2015 n. 150, l’esonero contributivo spetta: se vengono rispettate le condizioni stabilite dall’art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296 (ad esempio, la regolarità contributiva);se il datore di lavoro è in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della L. 12.3.99 n. 68 (ovverosia assunzioni obbligatorie di disabili). Inoltre, per le microimprese e piccole e medie imprese, l’esonero è concesso nei limiti del Regolamento della Commissione UE 13.12.2023 n. 2831, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis. Invece, per i datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa: il riconoscimento dell’esonero è subordinato alla condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all’anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;l’efficacia dell’esonero è subordinata, ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Cumulabilità L’esonero contributivo non è cumulabile con le seguenti agevolazioni: incentivo per l’assunzione di giovani under 35 nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, di cui all’art. 21 del DL 60/2024;bonus giovani di cui all’art. 22 del DL 60/2024;bonus donne di cui all’art. 23 del DL 60/2024;bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica ai sensi dell’art. 24 del DL 60/2024. |
| Decontribuzione lavoratrici con figli | A decorrere dall’anno 2025 viene introdotto un parziale esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) a carico della lavoratrice dipendente e/o autonoma, che dovrà essere attuato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (il decreto definirà anche la misura dell’esonero). |
| Argomento | Descrizione |
| segue | Ambito soggettivo L’esonero contributivo parziale riguarda le lavoratrici: dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario. Condizioni Le lavoratrici devono essere madri di due o più figli, con l’esonero contributivo che spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo. Dal 2027, per le lavoratrici madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 la decontribuzione parziale non spetta alle lavoratrici beneficiarie della decontribuzione totale prevista dall’art. 1 co. 180 della L. 213/2023, le quali potranno invece continuare a fruire dell’esonero totale. Retribuzione e reddito imponibile L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua. Per le lavoratrici autonome iscritte all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS nonché alla Gestione separata ex L. 335/95, il parziale esonero contributivo è parametrato al valore del livello minimo di reddito previsto dall’art. 1 co. 3 della L. 233/90. |
| Congedo parentale | Viene previsto che le 3 mensilità di congedo parentale non trasferibili, di cui all’art. 34 co. 1 primo periodo del DLgs. 26.3.2001 n. 151, dall’1.1.2025 siano elevate, in alternativa tra i genitori: all’80% della retribuzione per 2 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2023 ed entro il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino; all’80% della retribuzione per 3 mensilità, per le lavoratrici e i lavoratori che termineranno il congedo di maternità o paternità dopo il 31.12.2024, da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. |
| Bonus per le nuove nascite | È previsto un bonus nella misura di 1.000 euro una tantum per i figli nati o adottati dall’1.1.2025. Il bonus è erogato, su domanda, dall’INPS. L’erogazione è prevista nel mese successivo a quello di nascita o di adozione. Requisiti soggettivi I genitori richiedenti devono essere residenti in Italia e: cittadini italiani o cittadini dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure cittadini extra-UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. Requisiti oggettivi Il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente deve avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. Ai fini della relativa determinazione non devono essere computate le erogazioni a titolo di assegno unico e universale introdotto dal DLgs. 230/2021. |
| Bonus asili nido segue | Si interviene sulla disciplina del contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di 3 anni affetti da gravi patologie croniche (c.d. “bonus asili nido”). È stato, infatti, eliminato il requisito della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni per fruire dell’aumento del bonus di 2.100 euro disposto dall’art. 1 co. 177 lett. b) della L. 30.12.2023 n. 213, per complessivi 3.600 euro. Dall’1.1.2025, quindi, per i bambini nati dall’1.1.2024 in nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro, a prescindere dalla presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni nel nucleo familiare, l’importo del “bonus asili nido” è aumentato di 2.100 euro. L’importo del bonus resta fermo a 1.500 euro l’anno per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. L’assegno unico e universale di cui al DLgs. 230/2021 non va computato nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’erogazione del bonus in oggetto. |
| Trattamento integrativo speciale per i settori turistico, ricettivo e termale | Viene riconosciuto ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 5 della L. 287/91) e ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi. Modalità Il trattamento è riconosciuto: ai lavoratori dei suddetti settori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel periodo d’imposta 2024;dal sostituto d’imposta (che recupererà il credito maturato mediante compensazione e indicherà le somme corrisposte nella Certificazione unica);su richiesta del lavoratore (che dovrà attestare per iscritto il reddito di lavoro dipendente del 2024). Periodo Il trattamento può essere riconosciuto per i periodi di paga dall’1.1.2025 al 30.9.2025. Regime fiscale Il trattamento non concorre alla formazione del reddito. |
| Trattamento previdenziale dei compensi agli addetti alle corse ippiche | A decorrere dall’1.1.2025, gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive si iscrivono ai fini previdenziali nella Gestione separata INPS ex L. 335/95. Base imponibile contributiva L’obbligo contributivo sorge al superamento dell’ammontare di 5.000 euro annui di compensi. Si tratta di una franchigia esclusa da contribuzione previdenziale. Riduzione del 50% dell’imponibile contributivo Fino al 31.12.2027, la contribuzione alla Gestione separata INPS è dovuta nel limite del 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Aliquota contributiva L’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%, cui vanno aggiunte le ulteriori aliquote per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche. Versamento del contributo I contributi previdenziali sono versati: per 2/3 dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;per 1/3 dall’iscritto. |
| Assegno di inclusione | In relazione alla condizione economica del nucleo del richiedente dell’Assegno di inclusione di cui al DL 48/2023, viene previsto: un incremento da 9.360 a 10.140 euro del valore massimo dell’ISEE che deve |
| segue | essere posseduto dal nucleo familiare del richiedente per poter accedere alla prestazione;un incremento da 6.000 a 6.500 euro annui (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza) della soglia di reddito familiare del medesimo nucleo. Laddove il nucleo familiare sia composto esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare è elevata da 7.560 a 8.190 euro annui, da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale somma è ulteriormente incrementata a 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in un’abitazione condotta in locazione. Si interviene anche con riferimento alla misura dell’Assegno di inclusione elevando il beneficio economico, il quale è composto da due voci: un’integrazione del reddito familiare, che cresce da 6.000 a 6.500 euro annui. Il medesimo importo è incrementato da 7.560 a 8.190 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza; un’integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in un’abitazione concessa in locazione, che viene elevata da 3.360 a 3.640 euro annui. Tale importo è incrementato da 1.800 a 1.950 euro se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni (ovvero da queste e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza). |
| Supporto per la formazione e il lavoro | Vengono modificati i requisiti per l’accesso al Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all’art. 12 del DL 48/2023, prevedendo un incremento da 6.000 a 10.140 euro: del valore massimo dell’ISEE relativo al nucleo familiare del richiedente;della soglia del reddito familiare dello stesso nucleo. L’importo del beneficio viene inoltre aumentato da 350 a 500 euro mensili. Infine, viene disposto che la durata del beneficio, corrispondente ad un massimo di 12 mensilità, sia prorogabile per una durata massima di ulteriori 12 mesi, previo aggiornamento del Patto di servizio personalizzato, laddove, allo scadere dei primi 12 mesi di fruizione, risulti la partecipazione dell’interessato a un corso di formazione. |
| Nuovo requisito per la fruizione della NASpI | Viene introdotto un nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dall’1.1.2025. Per i lavoratori che, nei 12 mesi antecedenti all’evento di disoccupazione che conferisce il diritto alla fruizione della NASpI, hanno presentato dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sarà infatti possibile accedere al beneficio solo nel caso in cui abbiano maturato almeno 13 settimane di contribuzione con il nuovo impiego. In altre parole, se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro e nei 12 mesi successivi viene assunto da un altro datore e da questi licenziato, non matura il diritto alla NASpI, laddove il nuovo rapporto non sia durato almeno 13 settimane. |
| Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati | Con riferimento alle cessazioni del rapporto di lavoro avvenute a partire dall’1.1.2025, non troverà più applicazione la L. 25.7.75 n. 402, avente a oggetto il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri. |
| Modifiche all’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo segue | A decorrere dall’1.1.2025, all’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo, di cui al DLgs. 30.11.2023 n. 175, vengono apportate le seguenti modifiche: viene innalzato il limite reddituale previsto per l’accesso all’indennità di discontinuità, che passa da 25.000 a 30.000 euro;viene modificato il numero minimo di giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, da 60 a 51, che il lavoratore deve aver maturato per accedere all’indennità;viene soppressa la disposizione che prevedeva che, ai fini della durata dell’indennità di discontinuità, non vengano computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all’erogazione di altra prestazione di disoccupazione;viene modificato il termine per la presentazione della domanda all’INPS, che passa dal 30 marzo al 30 aprile;viene soppressa la disposizione che prevedeva la partecipazione dei lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo. |
| Proroga della CIGS per le imprese in crisi | Si interviene sul trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva, di cui all’art. 44 co. 1 del DL 28.9.2018 n. 109, prevedendo: la concessione anche in deroga alla disciplina contenuta all’art. 20 co. 3-bis del DLgs. 148/2015, non solo quindi in deroga agli artt. 4 e 22;la proroga per il 2025 per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite di 100 milioni di euro. |
| Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa | Viene disposto lo stanziamento per il 2025 di ulteriori risorse per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’art. 44 co. 11-bis del DLgs. 14.9.2015 n. 148, nonché dei trattamenti di mobilità in deroga previsti dall’art. 53-ter del DL 24.4.2017 n. 50, in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. |
| CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale | Si prevede la proroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027, della Cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale di cui all’art. 22-bis del DLgs. 148/2015. |
| CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale | Viene riconosciuto un ulteriore periodo di CIGS, fino al 31.12.2025, alle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. La CIGS è concessa in deroga agli artt. 4 e 22 del DLgs. 148/2015, in continuità con le tutele già autorizzate. Inoltre, per tale fattispecie non si applicano le procedure e i termini di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 148/2015. |
| Integrazione delle misure di sostegno per i dipendenti ex ILVA | Viene prorogata anche per il 2025 l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di CIGS riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale, per la gestione delle bonifiche ex art. 1-bis del DL 29.12.2016 n. 243, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi dell’ex Gruppo ILVA. |
| Indennità per i lavoratori dei call center | Viene disposto, anche per l’anno 2025, il rifinanziamento, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, delle misure di sostegno del reddito per i lavoratori dei call center di cui all’art. 44 co. 7 del DLgs. 14.9.2015 n. 148. |
| Indennità per fermo pesca | Viene finanziata anche per l’anno 2025 l’indennità giornaliera di 30 euro in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla L. 13.3.58 n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo: obbligatorio;non obbligatorio. |
| Esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali dall’ISEE – Proroga | Viene prorogata per il 2025 l’esclusione degli immobili e dei fabbricati di proprietà, non agibili o distrutti in seguito a calamità naturali, dall’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale ai fini ISEE (art. 5 del DPCM 5.12.2013 n. 159). |
| Incentivi per la realizzazione di screening sanitari segue | Viene istituito un Fondo – con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026 – per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro. I datori di lavoro possono utilizzare il Fondo per incentivare: programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche;le relative campagne di formazione e informazione;l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici. Con apposito decreto saranno stabilite le modalità attuative del Fondo. |
| Accertamento dello stato di invalidità o inabilità | Viene stabilito che l’INPS debba effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in una visita unica in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di: invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della L. 5.2.92 n. 104 e della L. 12.3.99 n. 68;invalidità e inabilità di cui agli artt. 1, 2, 5 e 6 della L. 12.6.84 n. 222 e all’art. 1 co. 8 del DLgs. 30.12.92 n. 503. L’applicazione della disposizione è limitata al periodo compreso tra l’1.1.2025 e il 31.12.2025, nonché alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, programmate dall’1.1.2025 al 31.12.2025, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a 3 mesi. |
| Misure di flessibilità in uscita – Proroga | Vengono prorogate anche per il 2025 le principali forme di flessibilità in uscita, quali: il trattamento pensionistico anticipato c.d. “Opzione donna”;la pensione anticipata flessibile (c.d. “Quota 103”);l’APE sociale. Opzione donna Viene prorogato il diritto al trattamento pensionistico anticipato “Opzione donna” di cui all’art. 16 co. 1-bis del DL 4/2019, consentendone l’accesso alle lavoratrici – caregiver, invalide civili almeno al 74%, licenziate o dipendenti da imprese in crisi ai sensi art. 1 co. 852 della L. 296/2006 – che entro il 31.12.2024 hanno maturato almeno 35 anni di contribuzione e 61 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni. Pensione “Quota 103” Viene prorogato per il 2025 il possibile accesso alla pensione anticipata flessibile regolata dall’art. 14.1 del DL 4/2019, riconosciuto a coloro che sono in possesso di un’età minima di 62 anni e una contribuzione minima di 41 anni (c.d. “Quota 103”). Tali requisiti dovranno essere perfezionati entro il 31.12.2025. APE sociale Viene prorogata anche per il 2025 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 – 186 della L. 232/2016, che consiste in un’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore – caregiver, disoccupato di lungo corso, invalido almeno al 74%, addetto a lavori gravosi – dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Tale beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. |
| Incentivo per la rinuncia a “Quota 103” e alla pensione anticipata segue | Viene riproposto anche per l’anno 2025 l’incentivo riconosciuto a coloro che, pur avendo maturato – in questo caso, entro il 31.12.2025 – i requisiti per accedervi, decidono di non beneficiare della pensione anticipata flessibile di cui all’art. 14.1 del DL 4/2019 (c.d. “Quota 103”). L’incentivo in questione viene riconosciuto anche per coloro che conseguono i requisiti contributivi per poter accedere alla pensione anticipata. L’esercizio di tale opzione determina la rinuncia all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a carico del lavoratore, con il conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del dipendente. La somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore avrebbe dovuto versare qualora non fosse stata esercitata la facoltà in parola, verrà quindi corrisposta interamente al lavoratore e non concorrerà a formare il reddito ai fini fiscali. |
| Utilizzo della previdenza complementare per l’accesso alla pensione in regime “contributivo puro” | In relazione ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente all’1.1.96 (c.d. “contributivi puri”), si consente la possibilità di utilizzare il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale fissati per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata. Viene inoltre prevista la possibile modifica del predetto importo soglia e il monitoraggio con eventuale rimodulazione in caso di maggiori oneri, che riguardano l’ipotesi in cui la predetta opzione venga esercitata per accedere alla pensione anticipata. Computo delle prestazioni di rendita Ai soli fini del raggiungimento dell’importo soglia mensile dell’assegno sociale stabilito per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, si consente a decorrere dal 2025, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita e ferma restando la misura minima stabilita dalla legge, la possibilità di computare, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il predetto computo può essere effettuato solo su richiesta dell’assicurato. Modifica dell’importo soglia e dell’anzianità contributiva per la pensione anticipata A decorrere dall’1.1.2030 viene modificato il valore minimo del trattamento pensionistico maturato previsto dall’art. 24 co. 11 del DL 201/2011 come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensione anticipata, che dovrà essere pari a 3,2 volte – e non più 3 volte – l’importo dell’assegno sociale. Inoltre, per coloro che utilizzano il valore delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per concorrere al raggiungimento degli importi soglia mensili dell’assegno sociale per l’accesso alla pensione anticipata, si richiede che: ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, l’attuale requisito contributivo di 20 anni di contribuzione effettiva sia incrementato di 5 anni dall’1.1.2025 e di ulteriori 5 anni a decorrere dall’1.1.2030;la pensione anticipata non sia cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. |
| Incremento del montante contributivo | Si riconosce ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base gestite dall’INPS e privi di anzianità contributiva pensionistica all’1.1.2025, la facoltà di versare una maggiorazione – non superiore al 2% – dell’aliquota contributiva pensionistica a loro carico, al fine di incrementare il montante contributivo individuale, valido ai fini del calcolo del trattamento pensionistico. I contributi versati quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva in argomento sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. |
| Accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici madri | Viene modificato l’art. 1 co. 40 lett. c) della L. 335/95, rafforzando il meccanismo di accesso agevolato alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con 4 o più figli, le quali potranno accedervi con un anticipo massimo di 16 mesi anziché 12. |
| Abrogazione della riliquidazione per i lavoratori autonomi | Viene abrogata la possibilità, di cui all’art. 2-ter del DL 2.3.74 n. 30, di riliquidare presso il regime generale dei lavoratori dipendenti dell’INPS il trattamento pensionistico già in godimento in una delle gestioni speciali del medesimo Istituto previdenziale, relative ai lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e lavoratori autonomi in agricoltura, ivi compresi gli imprenditori agricoli professionali), con conseguente ricalcolo del trattamento. |
| Trattenimento in servizio per i dipendenti pubblici | Con riferimento alla categoria dei lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e fermo restando il mantenimento dei limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza, la legge di bilancio 2025: eleva dall’1.1.2025, ove inferiore, il requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia;abroga la norma che consente alle Pubbliche Amministrazioni di risolvere il contratto di lavoro, anche dei dirigenti, con un preavviso di 6 mesi, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l’accesso al pensionamento;prevede per le Amministrazioni la possibilità di richiedere il trattenimento in servizio del personale dipendente di cui si ritenga necessario continuare ad avvalersi, anche oltre il limite di età previsto per il collocamento in quiescenza e non oltre il 70° anno di età;estende a tutti i professionisti sanitari del Servizio sanitario nazionale – e non solo a dirigenti medici e sanitari nonché agli infermieri – la norma che consente la presentazione della domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni. |
| Incremento speciale per le pensioni minime | Si prevede la proroga a esaurimento degli incrementi transitori delle pensioni minime – pari al 2,7% nel 2024 – in pagamento per ciascuna delle mensilità fino a dicembre 2026, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, con determinazione del décalage della percentuale di incremento del 2,2% per l’anno 2025 e dell’1,3% per l’anno 2026. |
| Incremento delle maggiorazioni sociali | Limitatamente all’anno 2025, viene incrementato di 8 euro mensili (104 euro annui) l’importo dell’incremento delle maggiorazioni sociali previsto dall’art. 38 co. 1 della L. 448/2001 per i pensionati in condizioni disagiate che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare del suddetto incremento. |
| Mancata perequazione automatica per le pensioni dei residenti all’estero | Si interviene in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici prevedendo in via eccezionale, per l’anno 2025, che la rivalutazione non sia riconosciuta ai pensionati residenti all’estero, per i trattamenti di importo complessivamente superiore al trattamento minimo INPS. |
4 ALTRE PRINCIPALI NOVITà
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2025.
| Argomento | Descrizione | |
| Obbligo di PEC per gli amministratori di società | Viene esteso agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l’obbligo di indicare il proprio domicilio digitale presso il Registro delle imprese. A decorrere dall’1.1.2025, quindi, tutti gli amministratori di società, ove non ne siano già in possesso, saranno tenuti ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e ad indicarlo al Registro delle imprese. Con riguardo a tale novità, peraltro, non pare siano stati al momento previsti né termini specifici per il relativo adempimento, né apposite sanzioni per il caso in cui l’obbligo resti inadempiuto. | |
| Termini per l’accredito dei pagamenti effettuati con strumenti elettronici | Con particolare riguardo ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici diversi dai bonifici, viene posto a carico dei prestatori di servizi di pagamento l’obbligo di: accreditare gli importi giornalieri in favore dei beneficiari entro le ore 12 del giorno lavorativo successivo a quello della ricezione degli ordini di pagamento;in ogni caso, con valuta il giorno della ricezione dell’ordine medesimo. Adeguamento alle nuove prescrizioni I prestatori di servizi di pagamento devono adeguarsi alle suddette prescrizioni entro il 30.6.2025. | |
| Contributo unificato per le controversie in tema di accertamento della cittadinanza italiana | Il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo dei procedimenti in materia di accertamento della cittadinanza italiana viene fissato nella misura di 600 euro, in luogo del precedente importo di 518 euro (art. 13 co. 1-sexies del DPR 115/2002). Controversie con pluralità di parti Se la domanda di accertamento della cittadinanza italiana è proposta, nel medesimo processo, da una pluralità di parti, ciascuna parte ricorrente è obbligata al pagamento del contributo unificato per l’intero importo di 600 euro. | |