Dal 18 gennaio 2010 sono entrate in vigore importanti novità in materia di:
– territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA
– presentazione dei modelli INTRASTAT.
TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Le disposizioni del vecchio (fino al 31/12/2009) articolo 7 del DPR 633/1972 sono trasfuse, con effetto dal primo gennaio 2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR.
In particolare i “nuovi articoli 7” sono strutturati nel seguente modo:
- Art 7 fornisce alcune definizioni utili vale a dire:
- Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea
- Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
- Parte di un trasporto passeggeri effettuata all’interno della Comunità, luogo di partenza di un trasporto passeggeri, luogo di arrivo di un trasporto passeggeri
- Trasporto intracomunitario di beni
- Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto.
- 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni di beni
- 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi (regola generale)
- 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale)
- 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale)
- 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati)
- 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità
Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, la regola generale afferma che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando:
- sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti in Italia;
- sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.
Le nuove norme, quindi, indicano come territorialmente rilevante ai fini IVA lo Stato del committente soggetto passivo IVA del servizio.
Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini IVA (“privati”), rimane in vigore la precedente regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la propria sede, con le precisazioni riportate nei paragrafi relativi ai servizi resi a soggetti privati e a soggetti privati residenti in paesi extra UE.
E’ consigliabile, pertanto, ottenere sempre dal cliente una specifica dichiarazione circa il ruolo di
soggetto passivo ai fini IVA assunto nell’ambito della prestazione.
Tabella riepilogativa delle possibili casistiche per la regola generale ex art. 7-ter DPR 633/72:
Prestatore del servizio
soggetto IVA italiano
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Prestatore del servizio
soggetto IVA non italiano
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Committente
soggetto passivo IVA italiano
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Fatturazione con applicazione di
IVA di legge. Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.
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Fatturazione da parte del
prestatore senza addebito di IVA. Ciò comporta l’obbligo di applicazione del reverse charge da parte del committente italiano Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.
L’operazione andrà, inoltre, riepilogata negli elenchi INTRASTAT.
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Committente
soggetto passivo non italiano
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Operazione non rilevante ai fini
IVA in Italia. Permane l’obbligo di emissione di fattura nei termini ordinari senza addebito d’imposta, citando la norma di non assoggettamento ad imposta in Italia della prestazione (cioè l’art. 7-ter, DPR 633/1972) e riportando la partita I.V.A. del cliente, se comunitario. L’operazione deve essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT.
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Operazione non rilevante ai fini
IVA in Italia.
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Committente non
soggetto IVA
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Operazione rilevante ai fini IVA
in Italia. Emissione della fattura nei termini ordinari con applicazione di IVA di legge |
Operazione non rilevante ai fini
IVA in Italia.
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DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE
Come anticipato, gli articoli da 7-quater a 7-septies del DPR n. 633/1972 contengono specifiche deroghe con riferimento a determinate prestazioni di servizi.
Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi
(deroghe alla regola generale)
Tipologia di servizio | Territorialità in Italia
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– Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie;
– prestazioni di agenzia; – fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio; – concessioni di diritti di utilizzazione di beni immobili; – prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione di lavori immobiliari.
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Quando l’immobile è situato nel territorio dello
Stato.
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Trasporto di passeggeri | In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato |
Ristorazione e catering materialmente rese a
bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’UE |
Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato |
Ristorazione e catering diverse dalle
precedenti |
Quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato.
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