Territorialità delle prestazioni di servizio e problematiche Iva

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Dal 18 gennaio 2010 sono entrate in vigore importanti novità in materia di:

– territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA

– presentazione dei modelli INTRASTAT.

TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le disposizioni del vecchio (fino al 31/12/2009) articolo 7 del DPR 633/1972 sono trasfuse, con effetto dal primo gennaio 2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR.

In particolare i “nuovi articoli 7” sono strutturati nel seguente modo:

  • Art 7 fornisce alcune definizioni utili vale a dire:
  • Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea
  • Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato
  • Parte di un trasporto passeggeri effettuata all’interno della Comunità, luogo di partenza di un trasporto passeggeri, luogo di arrivo di un trasporto passeggeri
  • Trasporto intracomunitario di beni
  • Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto.
  • 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni di beni
  • 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi (regola generale)
  • 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale)
  • 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale)
  • 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati)
  • 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, la regola generale afferma che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando:

  • sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti in Italia;
  • sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.

 

Le nuove norme, quindi, indicano come territorialmente rilevante ai fini IVA lo Stato del committente soggetto passivo IVA del servizio.

Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini IVA (“privati”), rimane in vigore la precedente regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la propria sede, con le precisazioni riportate nei paragrafi relativi ai servizi resi a soggetti privati e a soggetti privati residenti in paesi extra UE.

 

E’ consigliabile, pertanto, ottenere sempre dal cliente una specifica dichiarazione circa il ruolo di

soggetto passivo ai fini IVA assunto nell’ambito della prestazione.

Tabella riepilogativa delle possibili casistiche per la regola generale ex art. 7-ter DPR 633/72:

 

  Prestatore del servizio

soggetto IVA italiano

 

Prestatore del servizio

soggetto IVA non italiano

 

Committente

soggetto passivo

IVA italiano

 

Fatturazione con applicazione di

IVA di legge.

Operazione territorialmente

rilevante ai fini IVA in Italia.

 

Fatturazione da parte del

prestatore senza addebito di

IVA.

Ciò comporta l’obbligo di

applicazione del reverse charge

da parte del committente italiano

Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.

 

L’operazione andrà, inoltre,

riepilogata negli elenchi

INTRASTAT.

 

Committente

soggetto passivo

non italiano

 

Operazione non rilevante ai fini

IVA in Italia.

Permane l’obbligo di emissione di

fattura nei termini ordinari senza

addebito d’imposta, citando la

norma di non assoggettamento ad

imposta in Italia della prestazione

(cioè l’art. 7-ter, DPR 633/1972) e

riportando la partita I.V.A. del

cliente, se comunitario.

L’operazione deve essere

riepilogata negli elenchi

INTRASTAT.

 

Operazione non rilevante ai fini

IVA in Italia.

 

Committente non

soggetto IVA

 

Operazione rilevante ai fini IVA

in Italia.

Emissione della fattura nei termini

ordinari con applicazione di IVA di

legge

Operazione non rilevante ai fini

IVA in Italia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE

Come anticipato, gli articoli da 7-quater a 7-septies del DPR n. 633/1972 contengono specifiche deroghe con riferimento a determinate prestazioni di servizi.

 

Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi

(deroghe alla regola generale)

 

Tipologia di servizio Territorialità in Italia

 

–  Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie;

–  prestazioni di agenzia;

–  fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni

attrezzati per il campeggio;

– concessioni di diritti di utilizzazione di beni

immobili;

–  prestazioni inerenti alla preparazione e al

coordinamento dell’esecuzione di lavori

immobiliari.

 

Quando l’immobile è situato nel territorio dello

Stato.

 

Trasporto di passeggeri In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato
Ristorazione e catering materialmente rese a

bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel

corso della parte di un trasporto di passeggeri

effettuata all’interno dell’UE

Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato
Ristorazione e catering diverse dalle

precedenti

Quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato.