A chi spetta: contribuenti residenti e non residenti, anche imprese, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento. Anche familiari conviventi che sostengono la spesa.
Cessione del credito: possibile cedere il credito derivante da detrazione Sismabonus su lavori nei condomini e per l’acquisto di case antisismiche. Sorge un dubbio leggendo il modello e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate di comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari. Perché parla di singole unità se poi si fa riferimento alle cessioni solo per lavori condominiali e acquisto di case antisismiche? In realtà il sisma bonus cedibile è solo quello sui condomini o sugli acquisti di case antisismiche ristrutturate. Anche dal manuale dell’Agenzia delle Entrate relativo al software per la cessione del credito relativo a eco e sisma bonus su singole unità, si evince che il sisma bonus cedibile relativo a singole unità è solo quello relativo al cosiddetto Sismabonus acquisti (vedi pagina 11, ultime 2 righe), vale a dire il bonus che può cedere l’impresa di costruzione che rivende la casa sulla quale ha realizzato.
Spese per interventi antisismici combinati con quelli per il risparmio energetico sulle parti comuni dei condomini: importo massimo ammissibile € 136.000 x numero unità del condominio.
A chi si può cedere il credito: ai fornitori che hanno eseguito i lavori o altri soggetti privati in qualche modo collegati al rapporto che ha originato la detrazione. Gli “incapienti” possono cedere il credito anche alle banche e intermediari finanziari. Si può cedere solo una seconda volta dopo la prima.
Chi sono gli incapienti: dal modello di comunicazione dell’opzione di cessione, risultano incapienti che possono cedere il credito anche a banche e intermediari i soggetti che si trovano nella No Tax Area. Vengono citati i riferimenti agli articoli:
- 11, comma 2 Tuir (incapienti con reddito da lavoro di pensione inferiore a 7.500 su base annua e assimilati e incapienti con reddito di terreni non superiore ad € 185,92 e reddito si abitazione principale e relative pertinenze);
- 13, comma 1 lett. a) del Tuir (incapienti con redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori ad € 8.000 annui);
- 13 comma 5 lettera a) Tuir (incapienti con redditi da lavoro autonomo o da impresa minore e alcuni redditi diversi ad eccezione di quelli con assegni periodici) di importo non superiore ad € 4.800.