Runts e Registro Unico Terzo Settore: iscrizione

Il RUNTS: cos’è, chi deve iscriversi, come iscriversi

Dopo circa 4 anni dalla nascita del Codice del Terzo Settore (CTS, D.Lgs. 117/2017) sta per essere inaugurato il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), una delle più importanti novità previste dal Codice.

I riferimenti normativi si rinvengono proprio nel CTS (articoli 45-54 D.LGS n. 117 del 3/7/2017) e soprattutto nel Decreto ministeriale n. 106 del 15/9/2020 (Decreto RUNTS). Il decreto è composto da 40 articoli che disciplinano il funzionamento del RUNTS, in particolare, le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti, la loro migrazione da una sezione all’altra, la tipologia di documenti da presentare per l’iscrizione, la modalità di deposito degli atti e di trasmigrazione degli enti, le regole di gestione del registro e il funzionamento dei relativi uffici, le modalità di comunicazione con il registro delle imprese. Tale misura viene accompagnata dagli allegati A, B e C che entrano nel merito del funzionamento del Registro (scaricabili dal sito internet del Ministero del Lavoro).

 

Che cos’è il RUNTS?

Il RUNTS è il registro nel quale tutti gli enti iscritti troveranno uniformità di trattamento a livello nazionale e potranno assicurare omogeneità e conoscibilità delle informazioni da pubblicare. Il RUNTS è pubblico e reso accessibile gratuitamente a tutti gli interessati in modalità telematica. Esso, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è gestito su base territoriale (uffici regionali RUNTS), con modalità informatiche. La gestione operativa è stata affidata a Unioncamere e questo in qualche modo rafforza la funzione del RUNTS per gli Enti quale strumento equivalente al Registro delle Imprese per le imprese stesse. In effetti vi sono analogie e differenze.

 

Analogie e differenze con il Registro Imprese
Analogie:

  • Pubblicità dichiarativa, opponibilità ai terzi dei fatti
  • Personalità giuridica che si può conseguire con l’iscrizione
  • Controlli di legalità formale

 

Differenze (prerogative del RUNTS e non del Registro Imprese)

  • Specifici controlli triennali sugli ETS (anche mediante controlli in loco presso le sedi)
  • Apposite sanzioni per ETS in capo agli amministratori nel caso di distribuzione diretta/indiretta degli utili, destinazione patrimonio in discordanza con Runts, uso illegittimo acronimo ETS
  • Poteri di cancellazione in caso di mancato deposito degli atti o per il venir meno dei requisiti necessari

 

Struttura del Registro
L’articolo 46 CTS prevede una suddivisione del registro in diverse sezioni:

  1. a) organizzazioni di volontariato (art. 32-34 CTS);
  2. b) associazioni di promozione sociale (art. 35-36 CTS);
  3. c) enti filantropici (art. 37-39 CTS);
  4. d) imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
  5. e) reti associative (art. 41 CTS);
  6. f) società di mutuo soccorso (art. 42-44 CTS);
  7. g) altri enti del terzo settore (quelli che soddisfano i requisiti individuati dall’articolo 4 del CTS ma che non rientrano nelle tipizzazioni delle sezioni precedenti; per es. Associazioni riconosciute e non, Fondazioni, Altri enti di carattere privato diversi dalle società)

 

La sezione residuale g) «Altri Enti del Terzo Settore» risulterà la più numerosa dato il gran numero di Associazioni, Fondazioni e Onlus che quivi dovranno confluire.

Non è escluso ipotizzare l’istituzione di sezioni nuove o sottosezioni come previsto dall’art. 46 CTS.

Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

 

E’ obbligatoria l’iscrizione al RUNTS?

Iscriversi è una facoltà degli Enti Non Profit (tranne per APS e ODV che sono praticamente obbligati).
Chi non entra nel RUNTS rimarrà nell’attuale normativa civilistica e fiscale vigente.

 

Effetti dell’iscrizione al RUNTS

L’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo, vale a dire permette l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. I benefici sono essenzialmente di natura contabile (artt. 13 e 87 del CTS), e fiscale, sia ai fini delle imposte dirette (decommercializzazione dell’attività ex art. 79, commi 2, 3, 3-bis), che indirette (art. 82).

Inoltre, nei casi previsti dall’articolo 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione nel RUNTS ha altresì effetto costitutivo della personalità giuridica.

 

Cosa significa che un Ente/Associazione ha Personalità giuridica?

La personalità giuridica consente alle associazioni e agli enti in generale di avere AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA = SEPARAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’ENTE DA QUELLO DEI SOCI che agiscono in nome e per conto dell’ente (il Presidente in particolare).

Questo significa che le responsabilità, principalmente di tipo finanziario ed economico, derivanti da attività svolte dall’associazione ricadono solo sull’associazione e non sui patrimoni dei singoli amministratori e in generale delle singole persone che agiscono nell’ambito dell’Ente.

 

Come si acquisisce la personalità giuridica?

È previsto un nuovo procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel RUNTS. L’ente che si iscrive, avendo i requisiti del patrimonio minimo, può farne richiesta (riconoscimento normativo semplificato). Lo stesso Notaio che redige l’atto costitutivo dell’Ente può farne richiesta. Sono procedimenti questi, alternativi a quello previsto dal DPR 10.2.2000 n. 361 (c.d. procedimento concessorio= domanda presentata alla Prefettura della provincia in cui l’ente ha sede).

Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica è costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a:

  • per le associazioni € 15.000,00
  • per le fondazioni € 30.000,00

Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

L’operatività del RUNTS rappresenterà uno spartiacque tra gli Enti che si iscriveranno e gli Enti che ne rimarranno fuori. Questo avrà conseguenze importanti sul destino degli enti stessi.

 

Non iscriversi al RUNTS equivale a….

 

  • Rimanere sotto la normativa civilistica e fiscale vigente (in particolare, riguardo alla normativa fiscale, poiché il CTS abroga la possibilità di applicare la legge 398/91 alle associazioni diverse dalle ASD, verrà meno la decommercializzazione dei corrispettivi specifici. Ne consegue che tutti gli introiti, ad eccezione delle quote associative, saranno considerate commerciali con rischio di perdita della qualifica di ente non commerciale)
  • Meno trasparenza rispetto agli enti che si iscrivono
  • Indebolire le relazioni con le amministrazioni pubbliche le quali priviligeranno i rapporti con gli ETS e non con le associazioni ed enti fuori Runts
  • Perdere occasioni di autofinanziamento mediante attività diverse da quelle istituzionali
  • Dal 2022 chi non sarà iscritto al RUNTS non potrà più accedere al  5 x 1000 (uniche eccezioni ASD iscritte al CONI a certe condizioni)
  • Maggiore attenzione da parte dell’Agenzia Entrate? (per AE poca trasparenza = qualcosa da nascondere?)

 

Iscriversi al RUNTS equivale a….

  • Massima Trasparenza: dati nel registro pubblico e dati in sito internet (5×1000, amministratori, bilanci, contributi pubblici, etc.; ammesso anche pagina facebook o altro social per enti più piccoli)
  • Usufruire dei vantaggi fiscali previsti dal CTS che prevede un campo di non commercialità dell’ente più ampio rispetto a quella del TUIR
  • Maggiori obblighi di rendicontazione contabile
  • Iter semplificato per il riconoscimento della personalità giuridica
  • Entrare in un sistema più moderno, aperto, trasparente e in sintonia con le esigenze dei nuovi potenziali associati

 

Quando sarà operativo il RUNTS?
Il RUNTS debutterà presumibilmente a fine Aprile 2021

 

Popolamento iniziale del RUNTS

  • APS e ODV trasmigrazione e iscrizione automatica nel RUNTS
  • ONLUS trasmigrazione automatica dei dati al RUNTS ma non iscrizione. Quindi le Onlus devono iscriversi manualmente come tutti gli altri ENTI
  • Altri ENTI (come LIONS CLUBS) diversi da ODV, APS, ONLUS dal 20 aprile 2021 (data ipotetica) potranno in modo autonomo decidere di iscriversi al RUNTS

 

Come ci si iscrive nel RUNTS?

Il DM 106/2020 ha integrato il CTS individuando le procedure che dovranno seguire gli enti per iscriversi al RUNTS. La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante all’ufficio del RUNTS della Regione in cui ha sede l’Ente. La domanda va presentata tramite il Notaio nel caso in cui si voglia richiedere il riconoscimento della personalità giuridica per enti già riconosciuti con regime concessorio (Prefettura) o per enti di nuova costituzione che richiedono la personalità giuridica.

La procedura è interamente telematica e sarà sottoposta a controlli da parte del sistema informatico ai fini dell’inoltro e dell’accettazione.

 

Documenti da allegare alla domanda di iscrizione al RUNTS:

  • Atto costitutivo (in mancanza si potrà depositare un’attestazione di irrecuperabilità o insussistenza)
  • Statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate
  • Copia degli ultimi due bilanci approvati (se ente già in funzione)

 

Informazioni da inserire nella domanda di iscrizione al RUNTS:

  • Sezione in cui ci si intende iscrivere
  • Denominazione, codice fiscale o partita iva
  • Forma giuridica dell’ente, sede legale, data di costituzione, attività di interesse generale
  • Numero di lavoratori
  • Dichiarazione di presunzione di commercialità o meno dell’ente
  • Possesso della personalità giuridica e il patrimonio minimo, in caso di richiesta di personalità giuridica
  • generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente
  • generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni
  • un indirizzo di posta elettronica certificata
  • almeno un contatto telefonico
  • la previsione statutaria dell’esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell’articolo 6 del CTS
  • indirizzo del sito internet, se disponibile

 

L’ufficio del RUNTS ricevuta la domanda dovrà verificare:

  • la completezza dei dati e della documentazione inviata
  • la sussistenza di tutti i requisiti per l’iscrizione nella sezione prescelta

 

In caso di esito positivo, l’ufficio provvederà entro 60 giorni all’iscrizione dell’ente (vale anche silenzio-assenso) oppure chiederà integrazioni documentali o rettifiche da inviare entro i successivi 30 giorni

Se i documenti integrative e le rettifiche non risultano soddisfacenti, l’ufficio potrà rigettare la domanda comunicando i motivi ostativi.

Al RUNTS devono sempre essere obbligatoriamente comunicati/depositati tra le altre cose:

  • le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, legale rappresentante, e titolare di cariche
  • i rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte. Deposito entro il 30 giugno di ogni anno

Ogni 3 ANNI gli Uffici del RUNTS provvedono alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro stesso.

In conclusione, la decisione di iscriversi o non iscriversi al RUNTS merita un’attenta valutazione e deve essere ponderata attentamente. Non esiste una regola generale, ma bisogna valutare caso per caso a seconda delle situazioni e dei contesti in cui opera l’Ente.