Regime speciale lavoratori impatriati: effetto “trascinamento” per ulteriori attività

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Riferimenti di Prassi:

Circolare AE 28 dicembre 2020 n. 33/E

Continuando l’approfondimento sul regime agevolato dei cosiddetti “impatriati” è interessante evidenziare una situazione che si può riscontrare: lo svolgimento di due attività lavorative durante il quinquennio agevolato.

E’ il caso della persona che rientra in Italia, inizia per esempio un lavoro in qualità di dipendente e, in presenza di tutti i requisiti di legge, usufruisce del regime fiscale agevolato riservato ai lavoratori impatriati. In particolare ricordo che una delle condizioni necessarie è il nesso di collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa.

Ebbene tale nesso non si scinde nel caso in cui la persona inizi anche successivamente, ma comunque nel corso del quinquennio, un nuovo lavoro in aggiunta all’altro e quindi produca per esempio sia reddito di lavoro dipendente che reddito di lavoro autonomo o di impresa. In tal caso, fermo restando il mantenimento della residenza in Italia, potrà continuare a godere delle agevolazioni degli impatriati per entrambi i redditi. E’ questo uno dei chiarimenti che emerge dalla lettura della Circolare dell’Agenzia Entrate n. 33/E del 28 dicembre 2020.

Pertanto, possono essere oggetto di agevolazione anche gli ulteriori redditi derivanti da attività lavorative intraprese in periodi di imposta successivi al rientro (ma comunque entro il quinquennio agevolabile, nel rispetto dei limiti temporali di applicazione dell’agevolazione). Le categorie di reddito agevolabili possono derivare da attività di lavoro esercitate contemporaneamente al momento dell’impatrio o da attività aggiuntive intraprese in momenti successivi all’impatrio (sempreché sia soddisfatto il sopra richiamato collegamento).

Ne consegue, conclude la circolare sull’argomento, che non rileva la circostanza che una delle attività che produce redditi agevolabili sia stata avviata successivamente al trasferimento della residenza, rispetto a quella esercitata al momento dell’impatrio.