Novità fiscali 2022 fatturazione elettronica di fine anno, limiti uso contanti, dichiarazione di intento, operazioni con l’estero

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Novità fiscali 2022 fatturazione elettronica di fine anno, limiti uso contanti, dichiarazione di intento, operazioni con l’estero

1. FATTURE ELETTRONICHE DI FINE ANNO

Ai fini della detrazione IVA delle fatture a cavallo d’anno si ricordano le seguenti regole in vigore con la fatturazione elettronica:

  • Le fatture datate entro il 31/12/2021 ricevute attraverso lo SDI e registrate entro il 31/12/2021 entrano nella liquidazione Iva di dicembre 2021
  • Le fatture datate entro il 31/12/2021 ricevute attraverso lo SDI e registrate dal 01/01/2022 entrano nella liquidazione Iva di gennaio 2022

Pertanto, al fine di detrarre già nel mese di dicembre 2021  l’IVA sui beni e servizi acquistati nel corso degli ultimi giorni del mese Dicembre, è consigliabile chiedere ai propri fornitori di emettere ed inviare tempestivamente le fatture allo SDI per poterle ricevere entro il 31/12/2021

(consigliabile la trasmissione allo SDI da parte del fornitore entro il 24/12/2021). Ad ogni modo non si perde, ma si ritarda solo, il diritto alla detrazione Iva anche se la fattura dovesse arrivare successivamente e quindi nei primi giorni del 2022.

 

2. NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

A partire dal 1° gennaio 2022 sarà applicato il limite di € 999,99 all’utilizzo del contanti. Si ricorda che detto limite si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo, tra soggetti diversi, di denaro contante. Il precedente limite fino al 31/12/2021 è di € 1.999,99.

Le operazioni di:

  • prelievo
  • e/o di versamento di contante

non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi e quindi se sono superiori ai limiti non concretizzano automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di segnalazione da parte dei professionisti. Si ricorda che già dall’1/07/2018 i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

La limitazione alla circolazione del contante fino ad un massimo di € 999,99 al momento è rinviata di un anno e quindi sarà attivata dal 1° gennaio 2023 per effetto di un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Milleproroghe (DL 228/2021).

 

3. NOVITA’ 2022 FATTURE EMESSE AD ESPORTATORI ABITUALI CON DICHIARAZIONE DI INTENTO

Dal 1° gennaio 2022 scatterà l’obbligo da parte del fornitore di indicare in fattura elettronica  gli estremi della dichiarazione di intento. In particolare la novità riguarda il fatto che gli estremi della dichiarazione di intento devono essere indicati in alcuni campi specifici della fattura elettronica. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 « Natura» il codice specifico N3.5 «Non imponibili – a seguito di dichiarazioni di intento», nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento trasmessa all’agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale.

Il numero di protocollo della dichiarazione di intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate, è composto di due parti:

  • la prima, formata da 17 cifre (es. 07080120371234567);
  • la seconda, formata da 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che dev’essere separata dalla prima dal segno «-» oppure dal segno «/».

Dev’essere compilato un blocco 2.2.1.16 «AltriDatiGestionali» per ogni dichiarazione di intento, con le seguenti modalità:

  • nel campo 2.2.1.16.1 «TipoDato» dev’essere riportata la dicitura «INTENTO»;
  • nel campo 2.2.1.16.2 «RiferimentoTesto» dev’essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione di intento e il suo progressivo;
  • nel campo 2.2.1.16.4 «RiferimentoData» dev’essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione di intento (8).

Qualora la dichiarazione di intento indicata risulti invalidata, la fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI) viene scartata.

 

4. OPERAZIONI CON L’ESTERO, NUOVA GESTIONE DAL 2022

Dal 2022 (l’obbligo al momento scatta dal 1° gennaio 2022 ma in questi giorni è in discussione un rinvio al 1° luglio 2022), con il venir meno dell’esterometro, i dati delle operazioni attive e passive con soggetti esteri dovranno essere trasmessi telematicamente tramite il Sistema di Interscambio (SdI), secondo il formato previsto per la fattura elettronica.

In particolare, l’invio per le fatture attive va effettuato entro gli ordinari termini di emissione (quindi entro 12 giorni dalla data dell’operazione) mentre quello per le fatture passive entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento comprovante l’effettuazione dell’operazione o a quello di effettuazione dell’operazione.

Per le operazioni attive si utilizzano i codici «Tipo documento» corrispondenti all’operazione effettuata (es. TD01 per la fattura «ordinaria», TD24 per la fattura differita e TD26 per la fattura di cessione di beni ammortizzabili).

Per le operazioni passive i codici sono quelli indicati nella tabella seguente.

Tipi documento nelle operazioni passive con l’estero
Codice Descrizione Utilizzo
TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero Acquisti di servizi (generici e non generici) presso prestatori Ue o extra-Ue (inclusi quelli presso fornitori della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino)
TD18 Integrazione per acquisto

di beni intracomunitari

Acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito Iva
TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 d.p.r. 633/72 Acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si trovano già in Italia.

Acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino (*).

Acquisti presso soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), Dl 331/1993).

Acquisti presso soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva (si indica il «codice natura» N3.6).

Acquisto, presso un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero effettuato da un soggetto passivo italiano. In questo caso l’operazione non è rilevante ai fini Iva in Italia, per cui va indicato il «codice natura» N2.2.

(*) Almeno fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino (1 luglio 2022).

 

Per ulteriori informazioni contatta lo Studio Riggioni in Fano al numero 0721 804661 oppure scrivi a info@studioriggioni.it