Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti la fatturazione elettronica che in parte rappresentano una conferma di quanto specificato dalla stessa tramite FAQ e altri documenti di prassi pubblicati nel corso del tempo.
Di particolare interesse risultano i nuovi chiarimenti riguardanti la data da indicare in fattura a decorrere dall’1.7.2019 ed i conseguenti riflessi sull’annotazione nel registro fatture emesse.
Merita evidenziare che la soluzione prospettata dall’Agenzia non richiede la modifica del tracciato xml da rispettare per l’emissione della fattura elettronica.
Con la recente Circolare 17.6.2019, n. 14/E, dedicata all’obbligo di fatturazione elettronica decorrente dall’1.1.2019, l’Agenzia delle Entrate ha:
- “raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi (Risposte a interpello / Risoluzioni);
- fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l’art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall’1.7.2019, la fattura deve riportare anche la data di effettuazione dell’operazione se diversa dalla data di emissione della stessa.
DATA DI EMISSIONE FATTURA E DATA DELL’OPERAZIONE DALL’1.7.2019
Come sopra accennato i chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare n. 14/E in esame riguardano le modalità operative con le quali “recepire” quanto disposto dall’art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dall’art. 11, DL n. 119/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall’1.7.2019:
- la fattura immediata può essere emessa entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione).
In merito si evidenzia che nell’ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l’allungamento a 12 giorni del predetto termine;
- nel caso in cui la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.
A tal fine l’Agenzia chiarisce che:
- il citato maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72 riguarda tutte le fatture (non solo quelle elettroniche);
- considerato che il SdI “attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria) la data (e l’orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione.
In altre parole, quindi, per la fattura elettronica tramite SdI:
- il Sistema attesta la data di emissione della fattura;
- nel campo “Data” della fattura va indicata la data di effettuazione dell’operazione.
ESEMPIO 1
A titolo esemplificativo, l’Agenzia propone le seguenti casistiche.
Per una cessione effettuata il 28.9.2019, la fattura immediata:
- a) può essere emessa (ossia generata ed inviata al SdI) il medesimo giorno.
In tal caso la data di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo “Data” del file fattura il soggetto che emette il documento indica “28.9.2019”;
- b) può essere generata il giorno dell’effettuazione dell’operazione ed inviata al SdI nei 10 giorni successivi (ad esempio, l’8.10.2019).
In tal caso:
- dal Sistema risulterà che l’emissione (trasmissione al SdI) della fattura elettronica è avvenuta l’8.10.2019;
- nel campo “Data” del file fattura va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione;
- c) può essere generata ed inviata al SdI in uno dei 10 giorni intercorrenti tra il 28.9 e l’8.10.2019. Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura e nel campo “Data” va indicato “28.9.2019”, ossia la data di effettuazione dell’operazione.
NOTA BENE:
Nel caso in cui la fattura è emessa:
- in formato cartaceo;
- in formato elettronico tramite canali diversi da SdI;
ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, l’Agenzia precisa che il documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione del documento.