(aggiornato al 28 Gennaio 2019)
1. COMPILAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Fatture a clienti con dichiarazione di intento
La fattura emessa nei confronti di un esportatore abituale deve contenere, ai fini IVA, il numero della lettera d’intento. Si ritiene che l’informazione possa essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”.
Fattura a partita iva inesistente o cessata
Le due ipotesi vanno distinte.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633/72.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita IVA cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.
Nel caso riceva una fattura per merce mai acquistata, cosa devo fare?
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha introdotto disposizioni riguardanti il “rifiuto” di una fattura. Pertanto, nel caso in esempio, il cessionario che riceva una fattura per una partita di merce mai ricevuta potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.): non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI.
Quale sarà la sorte, dal 2019, dei moduli polivalenti delle ricevute/fatture fiscali acquistati presso le tipografie autorizzate e adottati in molti settori (alberghi, ristoranti, artigiani che prestano servizi in locali aperti al pubblico o presso i clienti e quant’altro)?
L’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127 del 2015 ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio.
Conseguentemente, coloro che ancora utilizzano la “fattura-ricevuta”, dovranno emettere esclusivamente fatture elettroniche via SdI.
I predetti stampati fiscali potranno essere utilizzati eventualmente solo dagli operatori esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 127/15.
2. EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916, della legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017 n. 205), per le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica. Ovviamente, se il contribuente dovesse emettere una nota di variazione nel 2019 di una fattura ricevuta nel 2018, la nota di variazione dovrà essere emessa in via elettronica.
Nell’ambito della fattura elettronica è possibile l’uso della fattura differita?
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633/72 e quindi è possibile l’emissione di una fattura elettronica “differita”. Secondo la norma si può emettere una fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi. A titolo d’esempio, quindi, per operazioni di cessione di beni effettuate il 20 gennaio 2019, l’operatore IVA residente o stabilito potrà emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019 avendo cura di:
– emettere al momento della cessione (20 gennaio), un DDT o altro documento equipollente (con le caratteristiche stabilite dal d.P.R. n. 472/96) che accompagni la merce;
– datare la fattura elettronica con la data del 10 febbraio 2019, indicandovi i riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data);
– far concorrere l’IVA alla liquidazione del mese di gennaio.
Ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile ricorrere alla c.d. fattura differita anche per “le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione”. Si chiede se i documenti quali la c.d. “fattura proforma” (o “avviso di parcella”), riportanti la descrizione delle prestazioni fornite, sono idonei a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.
Come previsto dall’articolo 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, è possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi: un documento come la c.d. “fattura proforma”, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, può certamente essere idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.
Risulta tuttora vigente il DPR 100/1998 che permette di portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo. Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.
Sono obbligato ad inviare le fatture fuori campo Iva?
Per le operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA (ad esempio, le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 633/72), le disposizioni di legge stabiliscono che l’operatore non è tenuto ad emettere una fattura. Tali disposizioni non sono state modificate con l’introduzione della fatturazione elettronica, pertanto l’operatore non sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.
Per completezza, tuttavia, si evidenzia che le regole tecniche stabilite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 consentono di gestire l’emissione e la ricezione via SdI anche di fatture elettroniche “fuori campo IVA” con il formato XML: pertanto, qualora l’operatore decida di emettere una fattura per certificare le predette operazioni, dovrà emetterla elettronicamente via SdI utilizzando il formato XML. In tale ultimo caso, il “codice natura” da utilizzare per rappresentare tali operazioni è “N2”.
Come dobbiamo trattare le fatture di acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, ma cartacee oppure via e-mail?
E’ uno dei quesiti che accompagna l’ormai imminente switch off 2019 ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica. La questione è bifronte e riguarda tanto il fornitore (può ancora emettere a inizio gennaio le ultime fatture cartacee riportanti data 31.12.2018?) quanto il cessionario/committente (può ancora accettare, a inizio 2019, l’arrivo delle fatture analogiche?). Al quesito ha già risposto l’Agenzia delle Entrate in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito a fine novembre: “L’obbligo di fatturazione elettronica scatta, in base all’art. 1, comma 916 della legge di Bilancio 2018, per le fatture emesse a partire dal 1.01.2019. Pertanto, il momento da cui decorre l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Nel caso rappresentato, se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 (la data è sicuramente un elemento qualificante) in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica”.
Commento alla precedente risposta
L’Agenzia delle Entrate, non lo si può pretendere, non arriverà mai a scrivere che nei primi giorni del 2019 si potranno ancora consegnare, spedire, trasmettere o mettere a disposizione del cliente fatture analogiche datate 2018, nemmeno se rientranti nella casistica delle differite. Un’apertura in tal senso fu già esclusa nella circolare n. 13/E/2018 (par. 1.3) con riferimento ai casi di avvio anticipato da luglio e sarebbe controcorrente rispetto alle ultime modifiche introdotte dall’art. 11 D.L. n. 119/2018 basate sul presupposto, si legge nella relazione illustrativa, che la fattura si considera emessa quando è trasmessa.
Per chi, a chiusura del 2018, non si farà troppo prendere dall’ansia (ossia dall’idea di dover documentare a tutti i costi la data di trasmissione, da una parte, e di ricezione, dall’altra) la risposta della FAQ strizza comunque l’occhio alle fatture cartacee datate entro il 31.12.2018. Si ricorda, a tal riguardo, che di fatto, anche la circolare 1/E/2018 dice (con toni non certo inquisitori) che l’arrivo della fattura è riconducibile alla protocollazione progressiva dell’art. 25 (invero abrogata dal 24.10.2018 ma ancora possibile), laddove la ricezione non risulti da Pec o altri sistemi che attestino la ricezione. Nulla di insostenibile, in sostanza, se una fattura datata lunedì 31.12.2018 risulterà ricevuta, annotata e detratta entro tale data. Ma nulla di strano, in senso assoluto, nemmeno se la fattura, perché spedita il 31.12.2018 attraverso il “caro” vecchio ufficio postale arriva qualche giorno dopo, nei primi giorni del 2019, con detrazione che però slitta di un mese.
Non può essere gestita in modalità cartacea, invece, una fattura spedita/trasmessa successivamente al 31.12.2018 con tanto di documentazione della data di trasmissione. Insomma, lascia intuire l’Agenzia, fornitore e cliente devono “volersi bene”. Se il fornitore non ce la farà a spedire la fattura cartacea entro il 31.12.2018, è quindi opportuno che eviti di mandarla tramite strumenti tracciati (ad esempio la Pec) per non mettere in difficoltà il cessionario/committente che, a fronte di una fattura trasmessa e ricevuta nel 2019, dovrebbe invece pretendere la forma elettronica, pena l’obbligo di attivare la (compromettente per il fornitore) procedura dell’autofattura denuncia.
Data fattura elettronica
Fattura immediata
In via generale, la fattura immediata (anche se elettronica) va emessa entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. Tuttavia, tale obbligo va visto alla luce del periodo di moratoria dalle sanzioni (fino al 30/06/2019, esteso al 30/09/2019 per i contribuenti con periodicità mensile) riguardante gli invii tardivi:
TERMINE DI EMISSIONE FATTURA – MORATORIA SANZIONI
Fino al 30/06/2019
– termine ordinario: non oltre il momento di effettuazione (art. 6 Dpr 633/72)
– termine con la moratoria: nessuna sanzione se trasmessa entro il termine per la liquidazione Iva (sanzioni ridotte dell’80% se trasmessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’Iva del periodo successivo)
Dal 1/07/2019
– entro 10 giorni dal momento di effettuazione (art. 6 Dpr 633/72)
– partecipa in ogni caso alla liquidazione Iva del periodo di effettuazione
A tal fine i funzionari dell’agenzia chiariscono che; fino al 30/06/2019:
– la data della fattura immediata deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione (con essa si dà conto del periodo in cui l’Iva risulta essere a debito): giorno di consegna/spedizione per i beni e giorno del pagamento per i servizi
– mentre la data di trasmissione all’SDI avrà “rilievo” esclusivamente per valutare il rispetto del termine di invio della fattura (cioè solo per il profilo sanzionatorio).
Fattura differita
I funzionari dell’Agenzia delle Entrate hanno inoltre chiarito che:
– nel caso di adozione della fattura differita, sia in caso di cessione di beni che di prestazione di servizi la data della fattura differita coincide con la data di trasmissione all’SDI (diversamente da quando accade con la fattura immediata).
In tal caso, peraltro, non opererà (dal 1/07/2019) l’ulteriore differimento di 10 giorni, che fa riferimento al solo momento di effettuazione.
FATTISPECIE CHE PERMETTONO LA FATTURA DIFFERITA entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione
– per le cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulta da DDT (o documento equipollente, ivi incluso lo scontrino “parlante”/ricevuta fiscale integrata con la partita Iva)
– per le prestazioni di servizi “individuabili attraverso idonea documentazione” entro il mese successivo a quello della consegna/spedizione dei beni in relazione alla fattura emessa dal promotore di cessioni triangolari
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le prestazioni di servizio “generiche” (art. 7-ter Dpr 633/72) prese a soggetti passivi UE
entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione per le prestazioni di servizi di cui all’art. 6 c. 6 Dpr 633/72 rese/ricevute da un soggetto passivo Iva extraUE.
3. FATTURA ELETTRONICA DA E VERSO SOGGETTI STRANIERI
Si chiede se, con l’introduzione della fatturazione elettronica a partire dal prossimo 1° gennaio 2019, per le cessioni in ambito comunitario resta obbligatoria la presentazione del modello INTRA ovvero se il fornitore italiano che emette la fattura con indicazione della sigla XXXXXXX, in quanto destinatario non residente, resta comunque obbligatorio il detto adempimento.
Le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei modelli INTRA, relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari, sono state modificate nel corso del 2017. Dal 1° gennaio 2018 è previsto che:
– l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2bis resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 200.000 euro;
– l’obbligo di comunicazione mensile dei modelli INTRA 2quater resta in capo – ai soli fini statistici – ai soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per importi trimestrali pari o superiori a 100.000 euro.
Tale semplificazione resta in vigore anche dal 1° gennaio 2019.
Si rimanda al Provvedimento del 25 settembre 2017 per maggiori approfondimenti.
4. Fatture elettroniche verso consumatori finali non P.IVA, operatori in regime forfettario e di vantaggio, agricoltori in regime speciale, identificati
I professionisti dal 2019 saranno obbligati ad emettere fatture elettroniche anche ai cittadini senza partita Iva. Il cliente può pretendere di ricevere comunque la versione cartacea o in formato Pdf? Se fornisce la Pec, gli si deve inviare a quell’indirizzo la fattura elettronica oppure è tenuto a scaricarla dallo SdI?
Come stabilito dall’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia.
Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio).
Gli operatori che rientrano nel regime di vantaggio o nel regime forfettario e gli operatori identificati (anche attraverso rappresentante fiscale) in Italia non hanno, invece, l’obbligo di emettere le fatture elettroniche; tali soggetti non hanno neppure l’obbligo di conservare elettronicamente quelle ricevute nel caso in cui il soggetto non comunichi al cedente/prestatore la PEC ovvero un codice destinatario con cui ricevere le fatture elettroniche.
Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?
L’articolo 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15 stabilisce un obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere, cioè quelle da o verso soggetti non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato l’art. 21 del d.l. n. 78/2010 con riferimento alle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate a partire dal 1° gennaio 2019 (c.d. “nuovo spesometro”). Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.
Nel caso di superamento in corso d’anno di più del 50% del volume di euro 30.000 scatta l’obbligo di assoggettare ad Iva le operazioni anche precedentemente effettuate. Come va coordinata tale situazione con i nuovi obblighi di fatturazione attraverso il SdI, in particolare nel caso in cui – in via facoltativa – detto contribuente abbia già emesso fattura elettronica (anziché analogica) ma non soggetta a Iva (N2)?
Nel caso prospettato nel quesito, l’operatore dovrà emettere una nota di variazione elettronica che riporti l’ammontare dell’IVA non addebitata nella originaria fattura elettronica.
Dal 1° gennaio 2019 quali sono gli obblighi in termini di fattura elettronica a carico di amministratore e condòmini?
Il condominio non è un soggetto titolare di partita IVA e non emette fattura.
Gli operatori IVA residenti o stabiliti che emetteranno fattura nei confronti di un condominio saranno tenuti ad emettere fattura elettronica via SdI considerando il condominio alla stregua di un “consumatore finale”. Pertanto, come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018:
– nel compilare la fattura elettronica riporteranno il codice fiscale del condominio nel campo dell’identificativo fiscale CF del cessionario/committente;
– valorizzeranno il campo “codice destinatario” della fattura elettronica con il codice convenzionale “0000000” e invieranno la fattura elettronica al SdI;
– consegneranno una copia della fattura elettronica trasmessa – in formato analogico o elettronico – al condominio. Nella copia dovrà essere esplicitamente detto che si tratta della copia della fattura trasmessa
Si coglie l’occasione per evidenziare che tali regole valgono anche per gli enti non commerciali non titolari di partita IVA.
5. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica (per tutte le fatture sia da emettere che da ricevere)? E se sì ha lo stesso valore fiscale/legale?
Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it).
Peraltro, l’operatore IVA residente o stabilito può scegliere anche di trasmettere e/o ricevere le sue fatture attraverso l’indirizzo telematico (es. PEC) del suo intermediario o di un soggetto terzo che offre servizi di trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, senza necessità di comunicare alcuna “delega” in tal senso all’Agenzia delle entrate. Il Sistema di Interscambio, come un postino, si limita a recapitare le fatture elettroniche all’indirizzo telematico (es. PEC) che troverà riportato nella fattura elettronica salvo che l’operatore IVA che appare in fattura come cessionario/committente non abbia preventivamente “registrato” nel portale “Fatture e Corrispettivi” l’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove intende ricevere di default tutte le fatture elettroniche trasmesse dai suoi fornitori.
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla guida sulla fatturazione elettronica pubblicata nell’area tematica della home page del sito dell’Agenzia delle entrate.
E’ possibile trasmettere al SdI la fattura emessa entro il termine della scadenza della liquidazione iva periodica? ad esempio, incasso il corrispettivo il 20 gennaio 2019, trasmetto la fattura entro il 15 febbraio 2019, con data documento (data emissione) 20 gennaio, registro la fattura nel registro Iva acquisti con competenza gennaio, verso l’Iva pagata correttamente il 16 febbraio
Si, l’esempio riportato nel quesito è corretto limitatamente alle operazioni effettuate nel primo semestre 2019 per le quali non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n.127 del 2015.
6. REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
E’ possibile portare in detrazione l’IVA emergente dalle fatture registrate riferibili al periodo precedente (mese o trimestre) entro il termine della liquidazione riferibile al detto periodo? Stante i tempi fisiologici del Sistema di interscambio, quindi, una fattura di acquisto del mese gennaio, pervenuta nei primi giorni di febbraio, può partecipare alla liquidazione del mese di gennaio?
L’articolo 14 del decreto legge n. 119 del 23 ottobre scorso –– ha introdotto una modifica all’articolo 1, comma 1, del d.P.R. n. 100 del 1998, stabilendo che – entro il giorno 16 di ciascun mese può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
Pertanto, ad esempio, per una fattura elettronica di acquisto che riporta la data del 30 gennaio 2019 ed è ricevuta attraverso il SdI il giorno 1 febbraio 2019, potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta con riferimento al mese di gennaio.
E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?
In linea con la piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.
Inoltre, la numerazione delle fatture elettroniche e di quelle analogiche può, come già chiarito dalla risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013, proseguire ininterrottamente, a condizione che sia garantita l’identificazione univoca della fattura, indipendentemente dalla natura analogica o elettronica. Così, ad esempio, alla fattura numero 1 analogica, possono succedere la numero 2 e 3 elettroniche, la numero 4 analogica e così via, senza necessità di ricorrere a separati registri sezionali, fermo restando il rispetto del sopra richiamato articolo 39.
Per la conservazione per 15 anni delle fatture XML da parte dell’Agenzia delle Entrate è necessario sottoscrivere un accordo di durata triennale, rinnovabile. Attualmente il rinnovo non è tacito: l’Agenzia delle Entrate prevede quindi un sistema di “allarme” prima della scadenza? E se il contribuente dimentica il rinnovo, quali sono le conseguenze? E’ possibile ratificare comunque l’allungamento della gestione di conservazione?
Attraverso il servizio di conservazione elettronica offerto gratuitamente dall’Agenzia delle entrate – attivabile con la sottoscrizione della Convenzione nel portale “Fatture e Corrispettivi” – tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal contribuente attraverso il Sistema di Interscambio sono automaticamente portate in conservazione, mantenute e rese disponibili all’utente per 15 anni, anche in caso di decadenza o recesso dal servizio.
La durata della Convenzione è di 3 anni, quindi, per poter continuare a fruirne occorre una nuova sottoscrizione alla scadenza secondo le modalità previste dal portale “Fatture e Corrispettivi”. Nello stesso portale sarà implementato un servizio che metterà in evidenza all’operatore l’approssimarsi della scadenza della Convenzione.
Qualora l’operatore rinnovi in ritardo la Convenzione, una volta sottoscritta nuovamente la stessa, potrà portare in conservazione manualmente – mediante upload sempre nel portale “Fatture e Corrispettivi” – le singole fatture elettroniche emesse e ricevute nel lasso di tempo scoperto dalla Convenzione stessa.
Nei confronti dei cessionari e/o committenti “non residenti identificati in Italia”, occorre emettere la fattura elettronica oppure effettuare la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere? Si chiede, inoltre, se i predetti soggetti siano tenuti ad attrezzarsi per poter ricevere la fattura elettronica (attivazione codice destinatario, apertura Pec, abilitazione Fisconline per accedere al cassetto fiscale) e, in caso di risposta affermativa, se debbano procedere alla conservazione elettronica ai sensi del dm 17 giugno 2014, oppure possano limitarsi a richiedere al fornitore la copia cartacea.
Per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti “non residenti identificati in Italia” (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la “comunicazione dei dati delle fatture” ai sensi del comma 3bis dell’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15.
Qualora l’operatore IVA residente o stabilito decida di emettere la fattura elettronica nei confronti dell’operatore IVA identificato, riportando in fattura il numero di partita IVA italiano di quest’ultimo, sarà possibile inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non gli comunichi uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario). Per quanto riguarda il soggetto identificato in Italia, lo stesso non è obbligato ad emettere o ricevere le fatture elettroniche.
7. AUTOFATTURE
Le autofatture emesse per omaggi rientrano nella fattispecie dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1° gennaio 2019? Se sì, sono previsti particolari documenti?
Si, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.
Le autofatture (fatte in caso di reverse charge) vanno inviate al Sistema di interscambio? Se le autofatture hanno la stessa numerazione delle fatture attive (che invio al Sdi) posso conservare le autofatture cartacee e le fatture B2B in modalità digitale?
Per quanto riguarda le operazioni in reverse charge bisogna fare una distinzione di base.
Per gli acquisti intracomunitari e per gli acquisti di servizi extracomunitari, l’operatore IVA residente o stabilito in Italia sarà tenuto ad effettuare l’adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 3bis, del d.Lgs. n. 127/15.
Per gli acquisti interni per i quali l’operatore IVA italiano riceve una fattura elettronica riportante la natura “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633/72, l’adempimento contabile previsto dalle disposizioni normative in vigore prevede una “integrazione” della fattura ricevuta con l’aliquota e l’imposta dovuta e la conseguente registrazione della stessa ai sensi degli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633/72. Al fine di rispettare il dettato normativo, l’Agenzia ha già chiarito con la circolare 13/E del 2 luglio 2018 che una modalità alternativa all’integrazione della fattura possa essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.
Al riguardo, si evidenzia che tale documento – che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente/prestatore che in quello del cessionario/committente – può essere inviato al Sistema di Interscambio e, qualora l’operatore usufruisca del servizio gratuito di conservazione elettronica offerto dall’Agenzia delle entrate, il documento verrà portato automaticamente in conservazione.
Le fatture relative ai passaggi interni ai sensi dell’articolo 36 del decreto Iva, seguono le regole ordinarie e quindi vengono trasmessi all’ emittente mediante SDI?
Si, le fatture relative a passaggi interni devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.
Un agricoltore che si avvale del regime di esonero e che splafona è soggetto alle sanzioni per omessa fatturazione perché non ha trasmesso le fatture al SdI?
L’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972 prevede, in caso di superamento del limite dei 7.000 euro di volume d’affari annuo, la cessazione del regime speciale dal periodo d’imposta successivo, a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di beni diversi da quelli cui si applica il regime speciale di cui al comma 1 del medesimo art. 34. In tale ultimo caso occorre, invece, annotare tutte le fatture emesse e ricevute in apposito registro.
In nessun caso, tuttavia, muta in corso d’anno il regime IVA applicabile ai prodotti agricoli, di cui alla Tab. A, parte I, del d.P.R. n. 633 del 1972, che rimangono soggetti alla c.d. aliquota di compensazione, mentre alle cessioni di prodotti diversi si applica l’aliquota IVA propria del bene.
Peraltro, atteso che le “autofatture” emesse dai committenti/cessionari e le fatture di acquisto dei soggetti in parola transitano comunque dal Sistema di Interscambio, si ritiene che nessuna ulteriore emissione di fattura debba essere effettuata dagli operatori agricoli che fuoriescono dal regime speciale.
I nuovi obblighi 2019 di fatturazione elettronica regolamentati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30/4/2018 riguardano anche le operazioni prive di controparte? Ci si riferisce, ad esempio, al caso dell’autoconsumo dell’imprenditore individuale, ovvero all’autofattura per passaggi interni fra contabilità separate.
Le fatture utilizzate per documentare l’autoconsumo o il passaggio tra contabilità separate devono essere fatture elettroniche inviate al SdI.
8. ESITO DELL’INVIO ALLO SDI DELLE FATTURE ELETTRONICHE
Sia la fattura elettronica PA (pubblica amministrazione) che quella B2B (a clienti con partita iva) / B2C (a clienti senza patita iva) transitano per il SdI che, dopo aver eseguito alcuni controlli riguardanti la correttezza “formale” della fattura ricevuta dall’emittente (cedente / prestatore), accetta ovvero rifiuta la stessa.
In caso di esito positivo di detti controlli e quindi di accettazione della fattura elettronica da parte del SdI, quest’ultimo procede con l’inoltro al destinatario della stessa.
INOLTRO AL DESTINATARIO A BUON FINE
Nel caso in cui il file fattura superi con esito positivo i controlli “formali” effettuati dal SdI e lo stesso trasmette il file al destinatario:
• per le fatture PA:
– il Sistema invia una ricevuta di consegna al soggetto trasmittente;
– il destinatario della fattura (Pubblica Amministrazione) può accettare ovvero rifiutare la fattura elettronica ricevuta. A tal fine:
– la PA destinataria invia al SdI una “notifica di esito committente” contenente l’accettazione ovvero il rifiuto della fattura ricevuta;
– tale notifica è inviata dal SdI al soggetto che ha emesso / trasmesso la stessa (cedente / prestatore);
Nel caso in cui il SdI non riceva dalla PA la “notifica di esito committente” entro 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna, il Sistema invia, sia al trasmittente sia al destinatario, una notifica di decorrenza termini con la quale comunica, al destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, la notifica di esito committente e al trasmittente l’impossibilità di riceverla.
• per le fatture B2B / B2C:
– il Sistema invia una ricevuta di consegna al soggetto trasmittente;
– il destinatario può solo accettare il documento ricevuto. In altre parole, il destinatario non ha la possibilità di rifiutare la fattura elettronica ricevuta tramite il SdI.
Ciò comporta che, nel caso in cui il destinatario riceva un documento errato / non di sua competenza, lo stesso deve contattare l’emittente (cedente / prestatore), con canali diversi dal SdI, per richiedere la correzione della fattura erroneamente ricevuta.
È quindi il cedente / prestatore che deve correggere / rettificare la fattura con l’emissione di una nota di variazione da inviare all’acquirente / committente tramite SdI.
Quanto sopra esposto trova conferma nella recente FAQ resa disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate in base alla quale, nel caso in cui un soggetto riceva una fattura per merce mai acquistata, l’acquirente può rifiutarla / contestarla comunicando direttamente con il cedente (ad esempio, via email, telefono, ecc.), in quanto non è possibile veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione tramite il SdI.
IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO AL DESTINATARIO
Qualora la fattura elettronica sia accettata dal SdI (esito positivo dei controlli riguardanti la correttezza “formale” del file) ma non sia possibile trasmettere il file al destinatario per cause tecniche non imputabili all’emittente e al SdI (ad esempio, perché il canale da utilizzare non è attivo):
• per le fatture PA, il Sistema, come indicato nell’Allegato B al DM n. 55/2013 e dal MEF nella Circolare 31.3.2014, n. 1/DF:
– invia al soggetto trasmittente una notifica di mancata consegna;
– SdI prova a risolvere il problema che osta alla trasmissione del file (anche contattando il destinatario) per procedere con l’invio.
Se entro 10 giorni risulta ancora non possibile recapitare il file fattura, SdI produce una “attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito” e la invia al mittente.
Al verificarsi di tale fattispecie, “SdI segnala il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’amministrazione interessata provveda ad instaurare e tenere funzionate il canale di comunicazione con SdI”.
Il cedente / fornitore, fermo restando che ricevuta l’attestazione da parte del SdI “di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito” ha assolto correttamente il proprio obbligo di emissione della fattura, può comunque trasmettere direttamente all’Amministrazione acquirente / committente la fattura elettronica con canali diversi dal SdI, al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto a percepire quanto contrattualmente previsto. Ad esempio, può inoltrare con posta elettronica l’attestato ricevuto dal SdI che è firmato elettronicamente e contiene la fattura elettronica;
• per le fatture B2B / B2C, il SdI:
– “deposita” la fattura nell’area riservata del sito Internet “Fatture e corrispettivi”
dell’Agenzia delle Entrate del destinatario;
– invia al mittente / trasmittente una ricevuta di impossibilità di recapito con la quale è comunicata la messa a disposizione della fattura nella citata area riservata.
Spetta al trasmittente comunicare tempestivamente all’acquirente / committente la messa a disposizione della fattura, utilizzando, chiaramente, un canale diverso dal SdI (mail, telefono, fax o altro).
9. I CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (paragrafo tecnico riservato ad esperti in materia)
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, al par. 2, avverte che le fatture trasmesse sono oggetto di metodici controlli volti a verificare la corretta compilazione formale della fattura con particolare riferimento ai dati obbligatori previsti dal comma 2 dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 e ai dati richiesti dalle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento (il codice destinatario composto da 7 elementi, per esempio).
ATTENZIONE: Se la fattura, per effetto dei suddetti controlli è scartata, si considera non emessa. Si rammenta che come anche chiarito nella predetta Circolare n. 13/2018 le procedure di controllo e di recapito delle fatture emesse richiedono un tempo compreso tra pochi minuti a 5 giorni.
Ne deriva che il contribuente potrà avere conoscenza del presupposto di scarto addirittura dopo aver effettuato le operazioni di liquidazione periodiche del tributo ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 100/1998, laddove ad esempio abbia emesso una fattura differita il giorno 15 del mese successivo la cui IVA a debito partecipa alla liquidazione del mese precedente. Per questo è consigliabile emetterla al massimo entro il giorno 10 del mese successivo.
Il software di controllo dell’Agenzia delle Entrate effettua i seguenti riscontri in automatico;
– verifica la data indicata sulla fattura che non può essere successiva a quella dell’invio della stessa al SDI;
– verifica che siano presenti almeno le informazioni minime obbligatorie previste per legge (art. 21 ovvero 21-bis del D.P.R. n. 633/1972), cioè – in generale – gli estremi identificativi del fornitore e del cliente, il numero e la data della fattura, la descrizione dell’operazione, l’imponibile, l’aliquota e l’IVA;
– verifica che i valori della partita IVA del fornitore (cedente/prestatore) e della partita IVA oppure del Codice Fiscale del cliente (cessionario/committente) siano esistenti, cioè presenti in Anagrafe Tributaria;
– verifica che sia inserito in fattura l’indirizzo telematico dove recapitare il file, cioè che sia almeno compilato il campo «Codice Destinatario» o l’alternativo campo PEC;
– verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA (ad esempio, se l’imponibile è 100 euro, l’aliquota è 22%, l’IVA sia di 22 euro);
– il SDI controlla che il file della stessa fattura elettronica non sia stato già inviato (duplicato).
Con la Circolare n. 13/2018, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le procedure da seguire per la ritrasmissione della fattura scartata.
In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa. Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la Risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.
Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente:
a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto del- la sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, scartato da SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate da SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.
ATTENZIONE: L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritrasmissione della fattura originariamente scartata con indicazione del numero e della data della fattura originaria è possibile solo nel caso di rinvio entro il termine di giorni 5.
Tale precisazione consente di ritenere, anche se l’Agenzia delle Entrate non lo ha confermato, che anche alle ritrasmissioni telematiche delle fatture scartate, entro il termine di 5 giorni dalla data di scarto, si applichi la prassi definita, con Circolare 195/1999, per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali secondo la quale: “La sanzione [in esame] non si applica nell’ipotesi in cui le dichiarazioni tempestivamente trasmesse e scartate siano correttamente ritrasmesse non oltre 5 giorni dalla data di restituzione delle ricevute che segnalano il motivo dello scarto”.
IMPORTANTE Dunque, la fattura scartata per effetto dei controlli di cui al Provvedimento n. 89757/2018, se rinviata entro il termine di 5 giorni dalla data di ricezione dello scarto si considera tempestivamente trasmessa e non da luogo ad alcuna sanzione.
ESEMPIO
– Fattura elettronica emessa il 15 febbraio 2019 e inviata a SDI in data 15 febbraio 2019
– Scartata con ricevuta notificata il 19 febbraio 2019
– Ritrasmessa corretta entro il 24 febbraio 2019 con lo stesso numero e la stessa data della fattura scartata
– Si considera comunque emessa in data 15 febbraio 2019 e, quindi, emessa nei termini.
Diversamente, la ritrasmissione della fattura scartata oltre il termine di 5 giorni (per l’esempio proposto a decorrere dal 25 febbraio 2019) non consente di ritenere la fattura originaria tempestivamente trasmessa e la fattura ritrasmessa si ha per emessa alla data della nuova trasmissione.
ESEMPIO
– Fattura elettronica emessa il 15 febbraio 2019 e inviata al SDI in data 15 febbraio 2019
– Scartata con ricevuta notificata il 19 febbraio 2019
– Ritrasmessa corretta il 27 febbraio 2019 (oltre 5 giorni) con nuovo numero e nuova data (l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la ritrasmissione della fattura oltre il termine di giorni 5 dalla data di ricezione dello scarto non può indicare lo stesso numero e la stessa data della fattura originaria scartata);
– Si considera emessa in data 27 febbraio 2019 e, quindi, fuori termine.
FATTURA RIPRESENTATA ENTRO 5 GIORNI DALLA DATA DI SCARTO
Si ritiene che la fattura scartata, ritrasmessa dopo la correzione degli errori segnalati con la ricevuta di scarto, entro 5 giorni dalla data di ricezione della detta ricevuta, si debba considerare tempestivamente presentata.
L’accoglimento di tale tesi implica due preliminari considerazioni pratiche:
1. È opportuno che il nuovo invio nel previsto termine di giorni 5 venga effettuato indicando nella fattura ritrasmessa lo stesso numero e la stessa data della fattura originaria;
2. Come indicato nel più volte citato provvedimento n. 89757/2018, par. 4, la data della fattura è quella indicata nel campo “DATA” della fattura elettronica e ciò implica che se la fattura ritrasmessa porta la data della fattura originaria si ha per emessa con quella data. Pertanto, tutti gli adempimenti contabili e amministrativi dovranno essere calibrati in relazione a tale data.
ESEMPIO
– Operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019
– FT elettronica “differita” emessa il 15 febbraio 2019 (ultimo giorno utile)
– Fattura scartata il 19 febbraio 2019
– Fattura ritrasmessa il 22 febbraio 2019 (entro 5 giorni dalla data di scarto) con data e numero della fattura scartata
– La fattura ritrasmessa si ha per emessa alla data del 15 febbraio 2019.
Se il contribuente ha provveduto alla registrazione della fattura originaria e quindi in data 15 febbraio 2019 con IVA computata nella liquidazione del mese di gennaio 2019, non si rendono applicabili sanzioni perché tutte le violazioni causa di scarto risultano regolarizzate ad origine.
Contabilmente:
– se la ritrasmissione della fattura è avvenuta con numero e data della fattura originaria, non è necessario effettuare alcuna nota di rettifica perché, di fatto, il contribuente ha emesso e (ri)trasmesso la fattura con la stessa data e lo stesso numero della fattura inviata originariamente;
– se invece si opta (ma non lo si consiglia) per l’indicazione di un nuovo numero o una nuova data relativamente alla fattura ritrasmessa, allora le cose si complicano, infatti:
a) si deve procedere alla rettifica (solamente contabile senza emissione di alcun documento di variazione) della registrazione in contabilità della fattura originaria;
b) si deve effettuare la registrazione della fattura ritrasmessa con un nuovo numero e la nuova data utilizzati ma con l’accortezza di far comunque concorrere la relativa IVA a debito nella liquidazione di riferimento della fattura originaria.
FATTURA RIPRESENTATA OLTRE 5 GIORNI DALLA DATA DI SCARTO
Nel caso in cui la fattura scartata sia ritrasmessa oltre il termine 5 giorni, il principio della tempestività nell’emissione della fattura originaria non potrà più operare. Si verifica, quindi, l’emissione tardiva della fattura.
Occorre quindi esaminare se e quali sanzioni risultano irrogabili distinguendo due situazioni diverse:
A. quella della fattura tardiva ma con registrazione in contabilità della fattura originaria;
B. quella della fattura tardiva ma senza registrazione in contabilità della fattura originaria.
A – Il contribuente ha contabilizzato la fattura originaria
Ne consegue che ha correttamente computato la relativa IVA a debito nella liquidazione periodica relativa al pe- riodo di effettuazione dell’operazione. Il contribuente in caso di scarto della suddetta fattura dovrà:
– Rilevare la rettifica contabile con riferimento alla prima fattura scartata portando a credito l’IVA originariamente a debito;
– Registrare la nuova fattura con nuovo numero e nuova data ma computando l’IVA a debito nel periodo di riferimento di cui alla fattura originaria (scartata);
Per effetto delle suddette registrazioni il saldo IVA del periodo di effettuazione dell’operazione non cambia. Nel senso che l’IVA a debito è stata imputata nel periodo di corretta pertinenza.
Nella fattispecie, pur riscontrandosi una violazione relativa alla documentazione dell’operazione IVA, la stessa non risulta incidente sulla determinazione del tributo e, pertanto, si rende applicabile la sanzione fissa pari ad euro 250,00 da ridurre in ravvedimento. Peraltro si ritengono applicabili le disposizioni sulle violazioni meramente formali di cui al comma 5 bis dell’art. 6 del D.Lgs. 472/1997 e pertanto appare sostenibile anche la non irrogabilità della sanzione fissa (si veda Circolare 77/2001).
ESEMPIO
– DITTA A trasmette la fattura differita in data 15 febbraio 2019 relativa ad un’operazione del mese di gennaio 2019.
– La registra tempestivamente computando la relativa IVA nella liquidazione del periodo di gennaio 2019.
– In data 20 febbraio la fattura è scartata.
– DITTA A rinvia la fattura dopo le correzioni il 28 febbraio 2019 (fuori termini e una volta già liquidata l’IVA di gennaio 2019) e procede ad effettuare le seguenti annotazioni:
1. rettifica la registrazione della fattura originaria;
2. registra la fattura emessa in data 28 febbraio 2019 in apposito sezionale per segnalare che la relativa IVA ha concorso nella liquidazione del mese di gennaio.
B – Il contribuente NON ha contabilizzato la fattura originaria.
In tal caso occorre fare le seguenti ulteriori distinzioni:
1. La fattura è ritrasmessa entro il termine di liquidazione del periodo di riferimento: in tal caso si procede alla registrazione della nuova fattura e alla contabilizzazione corretta della relativa IVA nella liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
ESEMPIO
– Ditta A effettua un’operazione il 10 gennaio 2019 ed emette la fattura in pari data.
– SDI scarta la fattura con ricevuta del 15 gennaio 2019.
– Ditta A ritrasmette la fattura il 31 gennaio 2019 (dunque fuori termini).
Come per il caso di cui sopra sub. A) anche in questa ipotesi sussistono i presupposti per invocare la sussistenza di violazioni meramente formali e la non debenza di sanzioni perché la violazione non ha comportato minori versamenti IVA della liquidazione di gennaio 2019.
2. La Fattura è ritrasmessa oltre il termine di liquidazione del periodo di riferimento: in tal caso si procede alla registrazione della fattura ora per allora senza contabilizzare l’IVA nel periodo di emissione della nuova fattura e con il versamento della relativa IVA con codice di versamento del periodo di liquidazione corretto e delle sanzioni proporzionali del 90% con un minimo di € 500,00 (ridotte per effetto del ravvedimento) oltre interessi.
ESEMPIO
– DITTA A effettua un’operazione il 10 gennaio 2019 ed emette la fattura in pari data.
– Il 15 gennaio 2019 SDI scarta la fattura.
– DITTA A ritrasmette la fattura in data 20 febbraio 2019 (oltre il termine per la liquidazione dell’IVA di gennaio 2019).
TARDIVA EMISSIONE DELLA FATTURA E TARDIVO VERSAMENTO IVA
Nel caso da ultimo prospettato di tardiva emissione della fattura poiché ritrasmessa oltre 5 giorni dalla notifica dello scarto e oltre i termini per la liquidazione periodica dell’IVA, ci si deve porre anche il problema delle eventuali sanzioni per tardivo versamento dell’imposta periodica.
In merito, la Circolare n. 28/2011 ha precisato che, nel caso di omessa fatturazione regolarizzata mediante emissione tardiva, oltre alle sanzioni proporzionali di cui all’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, si applicano anche le sanzioni per tardivo versamento dell’imposta periodica.
Si tratta quindi di comprendere se la liquidazione periodica è da ritenersi corretta nel caso di omessa emissione di una fattura per un’operazione effettuata nel periodo di cui alla liquidazione stessa. A bene vedere l’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, nel disciplinare la liquidazione dell’IVA periodica da versare, fa espresso riferimento all’IVA esigibile nel mese di competenza e che risulta dalle annotazioni effettuate nel registro IVA vendite o dal- le annotazioni che il contribuente avrebbe dovuto effettuare ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 633/72, articolo che prevede l’obbligo di annotazione delle fatture emesse entro precisi termini.
Combinato le due disposizioni sembra emergere che l’IVA a debito da computare nelle liquidazioni periodiche è quella:
1. Esigibile nel mese di riferimento;
2. Che risulta dalle annotazioni effettuate o da effettuare nel registro IVA vendite e quindi in pura sostanza dalle fatture emesse.
Quindi, se per una determinata operazione il contribuente non ha emesso la fattura e non ha contabilizzato la stessa operazione non può essere assoggettato alla sanzione per carente versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 il quale disciplina la sanzione proporzionale del 30% nel caso di omesso o tardivo versamento dell’IVA periodica, laddove per IVA periodica si deve intendere, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 100/1998, quella determinata dalla differenza tra:
– l’IVA esigibile nel mese di riferimento ma che al contempo risulti dalle annotazioni effettuate o da effettuare nel registro IVA vendite ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 633/72;
– e l’IVA detraibile nel medesimo periodo di riferimento della liquidazione.
IMPORTANTE. Dunque, nel caso di omessa emissione delle fatture sembrerebbe applicabile unicamente la sanzione per omessa emissione della fattura di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 e non anche quella per omesso versamento dell’IVA periodica di cui all’art. 13 del medesimo decreto.
TARDIVA TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA
La procedura da seguire per la regolarizzazione della fattura scartata e non annotata tempestivamente, ai fini della corretta registrazione IVA non risulta del tutto chiara.
Si tratta dell’ipotesi già prospettata del caso in cui:
– DITTA A emette la Fattura il 10 gennaio 2019 per un ‘operazione effettuata in pari data;
– La fattura è scartata in data 20 gennaio 2019;
– DITTA A rinvia la fattura scartata in data 20 febbraio 2019;
– DITTA A non ha registrato e liquidato l’IVA della fattura scartata trasmessa il 10 gennaio 2019.
Con la Circolare n. 28/2011 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che se il contribuente non ha emesso fattura per un’operazione imponibile, deve procedere:
– all’emissione della fattura ora per allora e
– alla registrazione senza computare la relativa IVA a debito nel periodo di registrazione della detta fattura. In sostanza la regolarizzazione dell’IVA dovrebbe avvenire come segue:
1. trasmissione della fattura in ritardo (20 febbraio 2019 nell’esempio prospettato sopra);
2. annotazione nel registro IVA della fattura trasmessa tardivamente (si fa rilevare che la tardività della emissione della fattura, ai sensi del nuovo art. 23 del D.P.R. 633/72, comporta sempre l’annotazione tardiva della stessa fattura. Infatti, la nuova norma prevede che la registrazione delle fatture emesse deve essere effettua- te entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento al medesimo mese. Tale disposizione nel caso di fattura tardiva non potrà mai essere rispettata);
3. versamento della maggiore imposta comprensiva di interessi e sanzioni pari al 90% con minimo di
€ 500,00 (ridotti per effetto dell’applicazione del ravvedimento);
4. non si applicano sanzioni per il tardivo versamento periodico;
5. non si applicano sanzioni per infedele LIPE – liquidazione IVA periodica;
6. la dichiarazione IVA annuale deve riportare l’operazione fatturata in ritardo pena l’irrogazione anche delle violazioni per infedele dichiarazione IVA.
Tale procedura, a bene vedere non è proprio favorevole al contribuente ma appare la più adeguata per il rispetto delle attuali disposizioni vigenti.
È evidente che su tutto quanto precede è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
10. SANZIONI
Il cedente emette il 21 aprile, in luogo della fattura elettronica, una fattura cartacea. Il cessionario per distrazione pur non avendo la fattura elettronica, sulla base della fattura cartacea detrae l’imposta nella liquidazione del 16 maggio. Nel caso in cui il cessionario riceva la fattura elettronica il 13 maggio e provveda entro il 15 maggio a stornare la registrazione precedente ed annotare la fattura elettronica nel registro dell’art. 25 sarà sanzionabile?
Nel caso di specie si ritiene che, avendo ricevuto la fattura elettronica entro il termine della propria liquidazione periodica, la sanzione non sarebbe applicabile. Al contrario, se non riceve la fattura elettronica via SdI entro la liquidazione periodica in cui ha operato la detrazione, la sanzione risulterà applicabile, in quanto ha detratto l’IVA in assenza di una fattura regolare (cioè, la fattura elettronica via SdI). Quanto sopra vale solo per le operazioni effettuate nel primo semestre 2019.
Dal 2019, se un fornitore non invierà la fattura elettronicamente, il contribuente IVA perderà la possibilità di detrarre l’IVA? Sarà comunque tenuto a pagare l’importo pattuito?
Se il fornitore non emette la fattura elettronica, trasmettendola al Sistema di Interscambio, la fattura non si considera fiscalmente emessa. Pertanto il cessionario/committente (titolare di partita IVA) non disporrà di un documento fiscalmente corretto e non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. Questo gli impone di richiedere al fornitore l’emissione della fattura elettronica via SdI e, se non la riceve, è obbligato ad emettere autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del d.Lgs. n. 471/97. Con la regolarizzazione potrà portare in detrazione l’IVA relativa.
Le disposizioni di cui all’art. 1 del d.Lgs. n. 127/15 in tema di fatturazione elettronica hanno rilevanza fiscale. In relazione ai pagamenti, varranno le regole e gli accordi commerciali stabiliti tra le parti.