In premessa si osserva che l’obbligo di assoggettare ad imposta di bollo di € 2,00 scatta quando i corrispettivi o i rimborsi di spese addebitati in fattura non sono soggetti ad IVA o non lo sono per intero.
Si tratta, ad esempio, di operazioni:
- non imponibili;
- esenti;
- fuori dal campo di applicazione dell’IVA (interessi di mora, penali, etc.);
- escluse dalla base imponibile ex art. 15 del D.P.R. 633/72 (spese sostenute in nome e per
conto del Cliente).
Laddove l’addebito non soggetto ad IVA eccede complessivamente € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo di € 2,00. È bene precisare al riguardo che l’imposta di bollo è dovuta anche se nella fattura vi sono somme assoggettate a IVA, oltre a quelle non soggette superiori al limite di € 77,47.
FATTURE CARTACEE
I soggetti che non emettono fatture elettroniche, sono ad esempio:
- soggetti minimi;
- soggetti forfetari;
- enti non commerciali, quest’ultimi fino alla soglia di € 65.000,00;
- prestazioni mediche comprese quelle accessorie;
- fatture a clienti esteri (la fattura elettronica è facoltativa).
In questo caso le fatture sono in formato analogico (cartacee) e occorre apporre il contrassegno bollato sulla fattura consegnata al cliente mentre sulla fattura che resta all’emittente occorre apporre la frase “Bollo da euro 2,00 apposto sull’originale”.
Il costo del bollo può essere addebitato al cliente.
FATTURE ELETTRONICHE
Con l’avvento della fatturazione elettronica l’imposta va assolta in modo virtuale (come previsto per tutti i documenti digitali dall’art. 6 del D.M. 17/6/2014).
Ebbene, il 7 gennaio 2019 è stato pubblicato in GU il D.M. 28/12/2018 che ha apportato alcune modifiche al predetto D.M. del 2014. La nuova formulazione normativa stabilisce che l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche è assolta non più entro 120 dalla fine dell’anno (come avveniva fino a ieri se la si pagava in modo virtuale), bensì il relativo pagamento deve essere effettuato alla fine di ciascun trimestre solare.
A tale riguardo, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile nell’area riservata di ciascun contribuente l’indicazione dell’importo dell’imposta dovuta.
Il pagamento dovrà essere eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre (primo appuntamento 20 aprile 2019) mediante il servizio presente nella predetta area riservata:
- con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare la specifica annotazione di “Assolvimento dell’imposta ai sensi del D.M. 17/6/2014”.
Si ricorda che all’atto della compilazione della fattura elettronica occorre “barrare” l’apposito campo che indica l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo, laddove, ovviamente ne ricorrano i presupposti.
Inoltre, occorrerà “creare” un rigo nell’ambito della fattura dove evidenziare la suddetta imposta di bollo se addebitata al cliente.