REGIME SANZIONATORIO RIGUARDANTE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Il regime sanzionatorio applicabile in caso di tardiva fatturazione elettronica di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 risulta attenuato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ai sensi del quale per il primo semestre 2019, le sanzioni:
- non si applicano se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA riferita all’operazione documentata;
- sono ridotte al 20% se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo (per i soggetti mensili tale riduzione opera fino al 30.9.2019).
Sul punto, l’Agenzia nella Circolare n. 14/E in esame, confermando le risposte fornite nell’ambito dei consueti incontri di inizio anno, specifica che:
- la disapplicazione / riduzione delle sanzioni non interessa fattispecie diverse rispetto a quelle disciplinate dal citato art. 6.
Di conseguenza, fermo restando il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, sono, tra le altre, ordinariamente applicabili le sanzioni relative:
– all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti;
– alle violazioni connesse alla corretta tenuta / conservazione di scritture contabili, documenti e registri ex art. 9, D.Lgs. n. 471/97;
- fino al 30.6.2019 la disapplicazione / riduzione delle sanzioni riguarda tutti i contribuenti, a prescindere dalla periodicità (mensile / trimestrale) di liquidazione dell’IVA.
Merita evidenziare che l’Agenzia precisa che la riduzione al 20% (fino al 30.9.2019) della sanzione per i soggetti mensili è riferita alle operazioni effettuate entro tale giorno.
Così, ad esempio, l’emissione entro il 18.11.2019 (il 16.11 cade di sabato) di una fattura elettronica relativa ad operazioni effettuate a settembre 2019 da parte di un soggetto mensile comporta l’applicazione della sanzione con la riduzione al 20%.
Il 16.11.2019 costituisce anche il termine entro il quale i soggetti trimestrali beneficiano della riduzione della sanzione relativamente alle fatture del secondo trimestre 2019.