ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI E DELLE FATTURE EMESSE
Gli artt. 12 e 13, DL n. 119/2018 hanno modificato gli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72 che disciplinano l’obbligo di annotazione delle fatture (emesse e ricevute). In particolare, è disposto che:
- il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;
- è soppresso l’obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati / importati.
REGISTRO FATTURE EMESSE
In merito alla tenuta del registro delle fatture emesse, nella Circolare n. 14/E in esame l’Agenzia precisa che la modifica apportata dal citato art. 12 non fa venir meno i principi generali dell’ordinamento, tra cui quello che richiede la “tenuta di un’ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell’operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell’imposta”.
Al fine di applicare tale principio alle possibili fattispecie che possono configurarsi in applicazione dei nuovi termini di emissione / registrazione della fattura, l’Agenzia prevede che si debba / possa procedere ad annotazioni separate. Ad esempio:
– 28.9.2019 effettuazione operazione
– 8.10.2019 emissione (invio al SdI) della fattura n. 1.000 con data 28.9.2019
-annotazione nel registro fatture emesse entro il 15.10.2019 fattura n.1.000con data 28.9.2019
– 1.10.2019 effettuazione operazione
– 1.10.2019 contestuale emissione e registrazione della fattura n. 990
– fattura n. 990 con data 1.10.2019
“i principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1.000 del 2019) possa essere distinta da quelle emesse nelle more (… fattura immediata emessa il 1° ottobre, con il numero 990 per un’operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata).
Resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare a tale obbligo (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro modo ritenuto idoneo)”.
La soluzione operativa da adottare dipenderà comunque dal gestionale utilizzato.
Data da indicare nel registro fatture emesse
Ancorché il Legislatore non abbia modificato il comma 2 del citato art. 23, ai sensi del quale “per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa”, nella Circolare n. 14/E in esame l’Agenzia giunge alla conclusione che, “alla luce del mutato quadro tecnico-normativo … considerata altresì la finalità dell’articolo 23 … volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta”, è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo “Data” del file della fattura elettronica.
In altre parole, quindi, in sede di annotazione della fattura nel registro fatture emesse è possibile riportare la data di effettuazione dell’operazione (riportata nel campo “Data” della fattura stessa) e non la data di emissione della fattura. Ciò è ammesso anche per le fatture cartacee e per quelle elettroniche transitate da canali diversi dal SdI.
REGISTRO ACQUISTI
In merito alla soppressione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati / importati, l’Agenzia evidenzia che:
- il contribuente può continuare, per scelta, ad attribuire una numerazione progressiva alle fatture / bollette doganali;
- la soppressione della numerazione non ha fatto venir meno l’obbligo di annotare nel registro acquisti i citati documenti attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni.
ESONERO DALL’OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI IVA DAL 2020
Sempre nell’ambito del DL n. 119/2018 è previsto che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA. La convalida / integrazione dei dati proposti comporterà il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri in esame di cui ai citati artt. 23 e 25.
Tale previsione non è applicabile ai contribuenti in contabilità semplificata per cassa che pertanto dovranno continuare ad annotare cronologicamente nei registri i ricavi percepiti e le spese sostenute. Detto obbligo di tenuta dei registri non verrà meno neppure per i soggetti che hanno esercitato l’opzione in base alla quale opera la presunzione che la data di registrazione dei ricavi e delle spese rappresenta anche la data di incasso / pagamento.