L’Agenzia precisa che l’introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall’art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l’emissione della c.d. “fattura differita”.
Resta quindi fermo che, per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.
Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all’indicazione della data, l’Agenzia specifica che: “laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale … ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo … – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione”.
ESEMPIO 2
Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019.
La fattura elettronica tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019, indicando nel campo “Data” del file fattura la data dell’ultima operazione, ossia 28.9.2019.
Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al SdI) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo “Data” può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell’operazione, che rappresenta l’informazione in base alla quale si determina il mese / trimestre di liquidazione dell’IVA a debito esposta in fattura.