L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito alla questione della data da riportare sulla fattura elettronica differita. Ora l’Agenzia concede la possibilità di indicare, in alternativa alla data dell’ultima operazione (corrispondente, di fatto, a quella dell’ultimo ddt), l’ultimo giorno del mese.
Resta fermo l’invio al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.
Come noto, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, per effetto di quanto disposto dall’art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dall’art. 11, DL n. 119/2018 e dall’art. 12-ter, DL n. 34/2019, a decorrere dall’1.7.2019:
- la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione);
- qualora la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.
Con particolare riguardo alla data di emissione della fattura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nell’ambito della Circolare 17.6.2019, n. 14/E, nonché, recentemente, con la Risposta 24.9.2019, n. 389 nella quale è stato esaminato il caso di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese, nei confronti dello stesso soggetto, con emissione di un’unica fattura.
Fattura differita
In tale occasione l’Agenzia ha risolto la questione della data da riportare sulla fattura differita che, in base al precedente chiarimento, sembrava dover coincidere con la data dell’ultima operazione effettuata nel mese, riconoscendo ora la possibilità di indicare l’ultimo giorno del mese.
Fattura elettronica e prestazioni di servizi
Con riguardo all’ipotesi di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente, l’Agenzia, nella Risoluzione n. 389 in esame afferma che “le disposizioni che consentono di emettere un’unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta”.
Di conseguenza, posto che in linea generale, per le prestazioni di servizi l’esigibilità dell’IVA si realizza, ai sensi dell’art. 6, comma 3, DPR n. 633/72, con il pagamento del corrispettivo, qualora lo stesso non sia intervenuto entro il mese di effettuazione delle prestazioni la fattura emessa non può essere considerata quale “fattura differita”. In assenza del pagamento, infatti, non si determina l’esigibilità dell’IVA. Di fatto
“si è … in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo (ossia quello nel quale la prestazione si considera effettuata e, di conseguenza, l’imposta si rende esigibile) coincide con l’emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel relativo campo del file”.
Pertanto la fattura riferita a più prestazioni effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso cliente non qualificabile “differita” in quanto non è intervenuto il pagamento, può essere predisposta:
- entro il mese di effettuazione delle prestazioni riportando la data di predisposizione. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione di tale mese;
- successivamente alla fine del mese di effettuazione delle prestazioni. In tal caso la relativa IVA confluisce nella liquidazione del mese corrispondente alla data indicata in fattura.
Ai fini dell’esigibilità IVA rileva la data indicata nel documento. In ogni caso la fattura va inviata al SdI entro 12 giorni.