Ecobonus – Cessione del credito

A chi spetta: contribuenti residenti e non residenti, anche imprese, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dell’intervento. Anche familiari conviventi che sostengono la spesa

Cessione del credito: dal 1° gennaio 2018 è cedibile anche il credito derivante dalla detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica sulla singola unità immobiliare (non solo per quelli relativi alle parti comuni condominiali)

A chi si può cedere il credito: ai fornitori che hanno eseguito i lavori o altri soggetti privati in qualche modo collegati al rapporto che ha originato la detrazione. Gli “incapienti” possono cedere il credito anche alle banche e intermediari finanziari. Si può cedere solo una seconda volta dopo la prima.

Chi sono gli incapienti: dal modello di comunicazione dell’opzione di cessione, risultano incapienti che possono cedere il credito anche a banche e intermediari i soggetti che si trovano nella No Tax Area. Vengono citati i riferimenti agli articoli:

  • 11, comma 2 Tuir (incapienti con reddito da lavoro di pensione inferiore a 7.500 su base annua e assimilati e incapienti con reddito di terreni non superiore ad € 185,92 e reddito si abitazione principale e relative pertinenze);
  • 13, comma 1 lett. a) del Tuir (incapienti con redditi di lavoro dipendente e assimilati non superiori ad € 8.000 annui);
  • 13 comma 5 lettera a) Tuir (incapienti con redditi da lavoro autonomo o da impresa minore e alcuni redditi diversi ad eccezione di quelli con assegni periodici) di importo non superiore ad € 4.800 annuo.