Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Cura Italia” introduce una serie di misure per complessivi 25 miliardi.
I provvedimenti riguardano n. 4 aree di intervento:
1) potenziamento del servizio Sanitario Nazionale;
2) sostegno al lavoro;
3) sostegno alla liquidità delle imprese, professionisti e famiglie tramite il sistema bancario;
4) sospensione degli obblighi di versamento di tributi e contributi e di altri adempimenti fiscali e introduzione di incentivi fiscali.
25 miliardi di euro non sono pochi, ma dovendoli ripartire sui tanti interventi e su una moltitudine di soggetti imprese e famiglie, sicuramente non saranno sufficienti. Ci si aspetta quindi che seguiranno nuove misure con ulteriori e abbondanti fondi stanziati come pure ci si attendono contributi specifici, da parte di Stato e Regioni, per far ripartire investimenti e aziende. L’Europa in questi giorni ha dichiarato la propria massima disponibilità e la possibilità di bypassare completamente il patto di stabilità, Per cui viene meno il limite posto dai vincoli di bilancio. Va anche detto però che al di là dell’Europa bisogna superare ogni giorno la prova dei mercati Per questo le misure prese dal Governo italiano facendo ricorso al debito, devono essere dal un lato fortemente supportate e garantite dall’Europa stessa e dall’altro costituite anche da interventi che agevoleranno le possibilità di recupero da parte del sistema economico e produttivo nazionale. Solo così il ricorso al debito sarà considerato sostenibile e recuperabile con la crescita futura. Nel frattempo però bisogna superare l’emergenza. E l’emergenza si supera principalmente con la liquidità da iniettare nell’economia delle imprese e delle famiglie a vario titolo.
Tralasciando le misure di cui al punto 1) relative al potenziamento del SSN, fondamentali ma che esulano dalla competenza di chi scrive, si esaminano le altre di maggiore interesse per il mondo delle imprese, dei professionisti e delle famiglie. Molte cose fanno riferimento al solo mese di marzo (vedi i riferimenti alle indennità, ai canoni di locazioni, alle sospensioni dei versamenti, etc.). E’ facile prevedere o comunque auspicabile che esse siano ripetute come minimo anche per qualche mese successivo fino al termine dell’emergenza.
Sospensione dei versamenti
- Proroga dei versamenti dal 16 marzo al 20 marzo. La prima sospensione è stata quella prevista dall’articolo 60 del Decreto relativa ai versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi i contributi previdenziali, del 16 marzo prorogati tutti e per tutti i soggetti al 20 marzo.
- Sospensione dei versamenti (iva, tasse, etc.) per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a 2.000.000 di euro.
Sono sospesi i versamenti in scadenza dal 8 marzo al 31 marzo 2020. I versamenti saranno da effettuare entro il 31/05/2020 senza interessi e sanzioni. Versamento in unica soluzione o in massimo 5 rate. Più precisamente, sono oggetto di sospensione i versamenti dell’Iva, imposte e tasse (è dubbio se rientrano anche le ritenute alla fonte e i contributi per la quota a carico del dipendente già trattenute in busta paga).
- Sospensione dei versamenti per specifici soggetti.
Il Decreto individua particolari categorie di soggetti operanti nei settori più colpiti per i quali sono sospesi i versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020. Tra questi soggetti rientrano le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.
La sospensione dei versamenti delle ritenute e degli adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali, riservata dal D.L. 9/2020 alle sole imprese del settore turistico, è estesa ad una serie di soggetti tra i quali rientrano, ad esempio, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelateria, pasticcerie, bar e pub.
- Sospensione dei carichi affidati all’agente della riscossione (cartelle di pagamento).
Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08.03.2020 al 31.05.2020 relativi a:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate,
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali,
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
- ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30.06.2020.
Dovranno essere invece versati entro il 31.05.2020:
- la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
- la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.
- Effettuazione ritenute d’acconto.
I compensi (professionisti, agenti di commercio, etc.) percepiti fino al 31.03.2020 dai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro non sono soggetti a ritenuta d’acconto di cui agli articoli 25 e 25 bis D.P.R. 600/1973, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore. Non possono beneficiare della disposizione in esame i soggetti che hanno sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente. Le ritenute dovranno essere versate in un’unica soluzione, entro il 31 maggio, dal percettore (è tuttavia riconosciuta la possibilità di beneficiare del versamento rateale, versando gli importi in 5 rate di pari importo a decorrere dallo stesso mese di maggio).
- Sospensione contributi colf/badanti
E’ prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.2 – 31.5.2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.
- Menzione per la rinuncia alle sospensioni
Sono previste forme di menzione per i contribuenti che non si avvarranno delle sospensioni dei versamenti
Indennità per professionisti, artigiani e commercianti
- Indennità di 600 euro a professionisti, cococo, artigiani e commercianti
È riconosciuta un’indennità una tantum, per il mese di marzo, pari a 600 euro, ai liberi professionisti titolari di partita Iva, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato, ai lavoratori dello spettacolo, agli artigiani e commercianti e ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago e ai lavoratori stagionali del settore turismo. Le domande vanno presentate all’Inps secondo le modalità indicate dall’istituto. No click day.
- Indennità per professionisti iscritti agli Ordini
I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ingegneri, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.) sono esclusi dall’indennità di 600€. Per essi è stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli Ordini. Il funzionamento sarà deciso con un decreto attuativo successivo
Crediti d’imposta per contratti di locazione e sanificazione ambienti
- Credito d’imposta contratti di locazione
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti
È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
Finanziamenti e Sospensione mutui
- Sospensione mutui per imprese, partite iva, privati
E’ prevista la possibilità di richiedere la sospensione delle rate dei mutui. Ogni interessato deve contattare la propria banca per concordare modalità, tempi e presentare la domanda.
- Finanziamenti piccole e medie imprese
E’ previsto il riconoscimento, a fronte di un’apposita comunicazione, di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, che come definite dalla Commissione europea comprendono sia imprese che lavoratori autonomi.
In particolare è previsto che:
- per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se superiori, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
- per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.
Misure a sostegno del lavoro
- Trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
E’ previsto un trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Spetta ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e quelli rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali, ai sensi del d.lgs. n. 148/2015. Il decreto istituisce l’Assegno ordinario anche per le imprese con più di 5 dipendenti. L’integrazione è destinata a operai, impiegati, quadri, apprendisti alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e può essere richiesto per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
- Cassa integrazione in deroga
E’ previsto un trattamento di integrazione salariale in deroga (c.d. CIGD) per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con decorrenza dal 23 febbraio 2020. Il trattamento CIGD può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Possono richiederlo i datori di lavoro del settore privato. Sono destinatari anche i datori di lavoro titolari di partita iva esercenti arti e professioni regolamentate che non rientrano nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. n. 148/2015. La durata della è pari alla sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane.
- Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi
E’ prevista la possibilità di accedere ad un congedo parentale speciale indennizzato per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni. E’ destinato:
- ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età non superiore ai 12 anni genitori lavoratori dipendenti che abbiano particolari bisogni di cura familiare in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
- ai genitori con figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
- ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- Bonus baby sitting
In alternativa ai congedi parentali retribuiti, i medesimi lavoratori beneficiari possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate a decorrere dal 5 marzo 2020.
- Premio per il lavoro svolto nella sede
Per il mese di marzo è riconosciuto un premio detassato pari a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000 euro che non possono beneficiare dello c.d. “smart-working”, da calcolare in proporzione al numero dei giorni di lavoro svolti nella sede di lavoro.
Il premio è riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta e non concorre alla formazione del reddito.
Altre misure per società e enti del terzo settore
- Differimento approvazione dei bilanci delle società e assemblee in tele/videoconferenza
Tutte le società possono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4, cod. civ.
- Riforma terzo settore e adeguamento statuti
È stato spostato al 31 ottobre il termine entro il quale gli enti del terzo settore dovranno adeguare i loro statuti in considerazione della riforma operata con il codice del terzo settore.
Detrazioni su erogazioni liberali
- Detrazione erogazioni liberali
Le erogazioni liberali in denaro volte a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus sono detraibili dal reddito delle persone fisiche al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
Anche le imprese possono beneficiare della deduzione dal reddito d’impresa, trovando applicazione l’articolo 27 L. 133/1999. Ai fini Irap, le erogazioni liberali in esame sono deducibili