La Prova delle Cessioni Intracomunitarie

Dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di prova delle cessioni intracomunitarie.  Si parla di cessioni di beni.

Particolare attenzione è consigliata al caso delle cessioni intracomunitarie con trasporto curato dal cliente (o per tramite di corriere incaricato dal cliente).

Innanzitutto va detto che rimangono ancora valide le prove finora utilizzate, si consiglia però di prendere visione delle novità introdotte, alle quale bisognerà nel tempo uniformarsi, anche alla luce dei prossimi chiarimenti che dovrà fornire l’Agenzia Entrate.

Ricordiamo che le prove finora ammesse sono:

– la fattura di vendita

– gli elenchi Intrastat

– il DDT/CMR firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e dal destinatario per ricevuta (la Risoluzione n. 477/2008, in mancanza, ritiene che tale documento possa essere sostituito da altri idonei; la Risoluzione n. 19/2013 ritiene valido anche il CMR firmato e reso disponibile in pdf tramite piattaforma elettronica o le informazioni desumibili dal sistema informatico del vettore)

– la fattura dello spedizioniere

– il pagamento ricevuto dall’acquirente

Novità dal 2020 (Rif. Regolamento UE 2018/1912 del 4/12/2018 che introduce una presunzione di trasferimento a destino dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria non imponibile, al ricorrere delle condizioni stabilite dal nuovo art. 45-bis inserito nel regolamento UE n. 282/2011).

Si distingue il caso in cui il trasporto venga​ effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia​ eseguito dall’acquirente (o da un terzo per suo conto).​

In particolare al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove,​ accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.​

 

Elementi di prova di cui alla lettera a):

  • documento o una lettera CMR riportante la firma (si ritiene che si faccia riferimento alla firma del trasportatore che ha preso in carico la merce);
  • polizza di carico;
  • fattura di trasporto aereo;
  • fattura emessa dallo spedizioniere.

 

Elementi di prova di cui alla lettera b):

  • polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
  •  documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

 

Come anticipato, l’articolo 43 bis del Regolamento prevede che debbano essere fornite prove diverse a seconda di chi effettua il trasporto, ovvero a seconda che:

  1. i beni vengano spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto;
  2. i beni vengano spediti o trasportati dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

 

1) Beni trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto. Al fine di provare l’effettivo trasferimento fisico della merce il cedente deve essere in possesso:

–   di almeno due elementi di prova di cui al gruppo a) rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure, in alternativa;

–  di una qualsiasi degli elementi di prova di cui al gruppo a) in combinazione di uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

 

2) Beni trasportati o spediti dall’acquirente o da un terzo per suo conto. E’ necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione* con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

  • la data di rilascio;
  • il nome e l’indirizzo dell’acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto; l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

  • di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra oppure;
  • di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una dall’altra.