Esportazioni: Cessioni di beni trasportati o spediti fuori dal territorio doganale comunitario
Se l’esportazione è definitiva, i beni oggetto della stessa perdono la posizione doganale di bene comunitario ed acquisiscono quella propria dello stato estero di destinazione, se l’esportazione è temporanea la relativa posizione doganale è mantenuta.
Ad esse sono assimilate le operazioni con Città del Vaticano, San Marino e quelle effettuate in base a trattati internazionali.
Le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate , le prestazioni di servizi internazionali o connesse agli scambi internazionali, sono effettuate senza applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto in base agli artt. 8, 8 bis, 9, 71 e 72 del DPR. 633/72. Su queste operazioni si applica il “principio di destinazione” in base al quale, i beni devono essere tassati nel luogo in cui essi vengono consumati.
I requisiti essenziali affinchè vi sia una cessione all’esportazione sono:
– Il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul bene.
– L’invio del bene in un territorio extra-UE.
A differenza delle cessioni intracomunitarie, tutte le cessioni all’esportazione di beni sono operazioni non imponibili Iva, rientrandovi quindi anche le cessioni a titolo gratuito.
A differenza delle cessioni di beni, le prestazioni di servizi possono essere operazioni imponibili, non imponibili o escluse dal campo IVA.
Esportazioni dirette (le cessioni eseguite anche tramite commissionari, con trasporto o spedizione dei beni a cura o a nome del cedente fuori dall’UE) richiedono l’espletamento delle formalità doganali. Soltanto una volta che la dogana ha apposto il visto, un’esportazione può essere considerata un’operazione non imponibile.
Casistica:
- Esportazione diretta tra cedente italiano ed acquirente extra-UE.
In questo caso deve essere presentata la fattura accompagnatoria della merce alla dogana di partenza che a sua volta emette il DAU. La dogana di uscita dall’UE appone sull’esemplare n°3 del DAU il “Visto di uscita”. - Esportazione diretta tramite commissionario.
In questo caso il commissionario deve presentare la fattura della merce alla dogana di partenza che a sua volta emette il DAU. La dogana di uscita dall’UE appone sull’esemplare n°3 del DAU il “Visto di uscita” . La prova dell’esportazione è data sia per il committente che per il commissionario dal visto apposto sull’esemplare numero 3 del DAU. Per il cedente la prova dell’esportazione può essere fornita anche dal ddt vistato ed integrato con la destinazione merce e l’indicazione del tipo di operazione.
Esportazioni triangolari
Si tratta delle cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione all’estero di beni, a cura o a nome del primo cedente nazionale ( fornitore), su incarico del cliente intermedio, al cliente extra-UE.
Il trasporto deve essere effettuato in ogni caso a nome e per conto del primo cedente nazionale. Quindi le merci si spostano direttamente dai magazzini del primo cedente nazionale a quelli dell’operatore estero.
Le cessioni non imponibili invece sono due. Il primo cedente emette la fattura al suo cliente italiano (perconto del quale ha spedito la merce al cliente estero), il quale a sua volta emetterà una fattura al cliente estero, destinatario della merce. Entrambe le fatture devono indicare in fattura “art. 8 , co.1, lett. a) D.P.R. 633/72″ per poter usufruire della non imponibilità dell’operazione.
La prova dell’esportazione è data sia per il primo cedente nazionale che per l’acquirente intermedio dal visto apposto sull’esemplare n°3 del DAU.
Per il primo cedente nazionale è valido ai fini della prova dell’esportazione anche il ddt vistato ed integrato della destinazione dei beni e dell’indicazione del tipo di operazione oppure della fattura accompagnatoria vistata dalla dogana di partenza.
Precisazione: Il Dau deve essere intestato al cliente intermedio, in quanto ai fini doganali è lui l’esportatore nei confronti del cliente estero.
Si ricorda, che le fatture inerenti ad esportazioni sono assoggettate ad imposta di bollo.
In caso di acconti incassati prima della spedizione delle merci, questi sono non imponibili, solo se al momento del ricevimento venga contestualmente emessa e registrata la relativa fattura per pari importo e qualora al momento della spedizione della merce si emetta e si registri la fattura riepilogativa, con l’indicazione del prezzo complessivo e degli estremi di tutte le fatture emesse all’incasso degli acconti. Anche su queste fatture, occorre indicare che si tratta di “operazioni non imponibili in base all’art. 8, co. 1, lett. a) del D.P.R. 633/72″.
Operazioni con esportatori abituali
Le cessioni di beni ( eccettuati gli immobili) e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei cosiddetti “Esportatori abituali” sono considerate cessioni all’esportazione e quindi non imponibili. La motivazione risiede nel fatto, che tali soggetti non hanno la possibilità di rivalersi dell’imposta presso i loro clienti esteri, in quanto trattasi di operazioni non imponibili, mentre acquistando da fornitori italiani possono detrarsi l’iva sugli acquisti, il tutto porta loro, ad essere in una posizione di costante credito Iva. Per evitare questa problematica l’esportatore abituale può sotto la sua responsabilità, richiedere ai suoi fornitori di non applicare l’Iva nei limiti del “Plafond”.
Il “Plafond” è costituito dall’ammontare delle operazioni con l’estero che l’esportatore abituale ha registrato per l’anno solare precedente (Plafond fisso) o alternativamente per i dodici mesi precedenti (Plafond mobile).
Concorrono a formare il plafond:
– cessioni all’esportazione ( art. 8 co.1 lett. a e b del dpr 633/72).
– cessioni e prestazioni nel settore aeronavale (art. 8 bis)
– prestazioni di servizi internazionali poste in essere nell’esrcizio dell’attività propria dell’impresa ( art. 9).
– cessioni verso la Repubblica di San Marino e lo Stato Vaticano (art. 71).
– cessioni e prestazioni agevolate in base ad accordi internazionali (art. 72).
– cessioni intracomunitarie (art 41 D.L. 331/1993)
– cessioni all’esportazione o intracomunitarie di beni prelevati da un deposito IVA ( art 50-bis D.L. 331/1993).
– cessioni, a soggetti residenti, di beni inviati direttamente in altro stato membro (art 58 co. 1 D.L. 331/1993).
– prestazioni di servizi disciplinate dalla normativa transitoria sugli scambi intracomunitari.
Atti e certificati per l’esportazione.
Le Camere di Commercio oltre a fornire un valido ausilio alle imprese, sono competenti al rilascio di alcuni documenti necessari alle imprese, per il concreto esercizio della attività di commercio con l’estero.
- Numero meccanografico: E’ un codice alfanumerico a otto caratteri, assegnato alle imprese che operano abitualmente con l’estero.
Viene richiesto agli operatori, di norma, dalle banche per movimenti di valuta che superano l’importo di Euro 12.500,00 all’anno. Viene rilasciato dalla Camera di Commercio ove la ditta ha la propria sede legale, con unico presupposto che la stessa abbia denunciato l’inizio di attività al registro imprese, che non sia in stato di fallimento o amministrazione controllata e che sia in regola con il pagamento del diritto annuale. - Certificato d’origine:E’ un documento atto a comprovare, per esigenze commerciali e doganali, l’origine della merce spedita dai paesi dell’Unione Europea ai paesi extra Cee. La Camera di Commercio distribuisce gratuitamente alle ditte, che operano abitualmente con l’estero, dietro presentazione di richiesta scritta, i moduli di certificato d’origine unificati a livello europeo.
Per ottenere i suddetti modelli di certificato di origine in bianco, le ditte speditrici devono presentare allo sportello commercio estero il Modello di richiesta certificati di origine in bianco debitamente compilato e firmato.
Si richiede che i delegati delle imprese, alla firma dei documenti per l’estero, siano in possesso dei poteri di ordinaria amministrazione, attribuiti con atto costitutivo dell’impresa o con procura notarile registrata presso il Registro Imprese della Camera di Commercio.
La competenza al rilascio del certificato d’origine spetta alla Camera di Commercio nella cui provincia la ditta ha la propria sede legale o almeno una unità operativa. - Attestato di libera vendita: Viene emesso, su richiesta dell’operatore, il quale deve dimostrare ad un paese estero che i propri prodotti sono commercializzati sul territorio nazionale. Ricorre spesso per i prodotti sanitari o alimentari per ottenere l’autorizzazione a commercializzare in un determinato Stato la propria merce.
- Carnet ATA: è un documento doganale che, potendo essere utilizzato in sostituzione delle normali operazioni doganali di temporanea esportazione, costituisce una facilitazione per gli operatori, sia imprese sia privati che trasportano merci all’estero, per presentarle a clienti come campioni commerciali o per esporle in fiere e mostre o per utilizzarle come strumenti professionali.
In Italia l’Ente garante nei confronti delle dogane estere per i diritti doganali, in caso di mancata reimportazione della merce, è l’Unioncamere, che rilascia i Carnets tramite le competenti Camere di Commercio.
Il Carnet ATA composto da una copertina verde e da diversi fogli che riportano il numero del Carnet, il nome del richiedente, il motivo del rilascio, la scadenza, l’elenco della merce, viene rilasciato dalla Camera di Commercio in cui la ditta ha la propria sede legale (o in caso di privato la residenza) o almeno una unità locale, previa compilazione di una domanda su apposito modulo in distribuzione presso l’Ufficio. - Carnet TIR:è un documento per l’esportazione definitiva di merce con speciali veicoli stradali o con containers caricati su questi che consente di poter attraversare agevolmente le dogane intermedie tra il Paese di partenza e quello di destinazione finale, senza rottura di carico, grazie a Convenzioni doganali relative al trasporto internazionale di merci viaggianti sotto copertura TIR adottate a Ginevra il 15 gennaio 1959, il 14 novembre 1975 e successive modifiche.
- Visto congruità prezzi: è il visto tramite il quale, la Camera di Commercio attesta che i prezzi della fattura sono conformi a quelli normalmente applicati per le vendite all’estero.
IMPORTAZIONI
In base all’art. 67 del D.P.R. 633/72 costituiscono importazioni extra-UE:
- le operazioni di immissione in libera pratica di beni provenienti da paesi terzi o dai territori esclusi ai fini fiscali, dall’ambito comunitario. Si tratta di quei beni che hanno gia adempiuto, presso la dogana di entrata di uno stato membro UE, a tutte le formalità di importazione e per i quali si siano già riscossi i relativi dazi. L’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.
- le operazioni di perfezionamento attivo . E’ l’ipotesi in cui è consentito, nell’ambito di un rapporto di conto lavorazione a ciclo, importare i beni da sottoporre a lavorazione dopo l’esportazione dei prodotti lavorati.
- l’importazione temporanea di beni destinati ad essere riesportati senza avere subito alcuna modifica o trasformazione e che, in base a disposizioni comunitarie, non fruiscono dell’esenzione totale dai dazi di importazione.
- le immissioni in consumo di beni provenienti dal Monte athos, dalle Isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare.
Le importazioni sono operazioni considerate imponibile anche se effettuate da un soggetto privato.
Obbligati al pagamento dell’Iva sono il proprietario ed i soggetti per i quali la merce è stata importata.
L’Iva viene accertata, liquidata e riscossa all’atto di ogni operazione secondo le norme previste dalle leggi doganali. Si applica l’aliquota corrispondente al bene importato relativa alle cessioni interne.
Il momento impositivo coincide con la presentazione in dogana della dichiarazione di importazione.