A seguito dell’accordo sulla Brexit, la circolazione delle merci tra UK e UE dal 1° gennaio 2021 è considerata commercio con un Paese extracomunitario.
Pertanto:
- le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più cessioni intraUE ex art. 41, DL n. 331/93, bensì esportazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, DPR n. 633/72;
- gli acquisiti di beni effettuati da operatori stabiliti nel Regno Unito, non costituiranno più acquisti intraUE ex art. 38, DL n. 331/93, bensì importazioni;
- le prestazioni di servizio rese continueranno ad essere non imponibili ex art. 7-ter DPR 633/72;
- per prestazioni di servizio ricevute si farà autofattura e non più integrazione;
- per tutte le suddette operazioni non sarà più necessario presentare i modelli Intra;
Restano intracomunitarie le fatture a cavallo d’anno se la spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020.
In questo caso, all’arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l’attraversamento della frontiera.
I documenti comprovanti l’inizio della spedizione possono essere per esempio le CMR, la lettera di vettura CIM, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.
Alcuni casi particolari:
- FATTURE ANTICIPATE SU ACQUISTO DI BENI: Se il fornitore Uk emette fattura anticipata nel 2020 e il trasporto inizia nel 2021, il cessionario nazionale ha già assolto l’imposta in reverse charge. All’importazione, l’Iva in dogana dovrebbe tenere conto dell’imposta già assolta (come per le lavorazioni). Si potrebbe “concedere” la scelta di pagare integralmente l’Iva in dogana, stornando l’originaria registrazione.
- FATTURE PER ACQUISTI DI SERVIZI A CAVALLO D’ANNO: Se si riceve la fattura nel 2021 per una prestazione eseguita e terminata nel 2020, si dovrebbe consentire l’emissione di autofattura per acquisto da extra-Ue (e no integrazione).
Lo Studio Riggioni è disponibile per consulenza in materia.