Decreto Cura Italia: bonus autonomi e partite IVA

Bonus autonomi e partite IVA: l’INPS spiega come presentare le domande

L’INPS con il messaggio n. 1288 del 20 marzo 2020 fornisce alcuni chiarimenti che interessano i lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati che intenderanno richiedere le indennità previste dal DL “Cura Italia”. Nei prossimi giorni uscirà una circolare più dettagliata e comunque la richiesta andrà presentata entro la fine del mese di marzo. Non ci sarà il famigerato click day.

Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

 

COME FARE DOMANDA

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli intermediari (commercialisti, consulenti del lavoro, etc.).

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l’adeguamento delle procedure informatiche. 

 

INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell’importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.   E’ auspicabile e ipotizzabile la replica anche per i mesi successivi almeno fino al termine dell’emergenza.

 

Di seguito l’elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

 

  • Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

A tale indennità possono accedere:

  • ✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
  • i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

 

  • Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

  • Artigiani
  • Commercianti
  • Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

 

  • Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).  Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

Ai fini dell’accesso alle indennità di cui ai punti precedenti le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria (ad esclusione i soggetti di cui al punto 2 che possono essere iscritti della Gestione separata INPS). Da chiarire la posizione degli iscritti Enasarco, che al momento sembra escludere la possibilità di accesso ll’indennità.

 

  • Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

  • possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
  • non siano titolari di pensione.

 

  • Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;
  • che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;

detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.