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TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - PROBLEMATICHE IVA E INTRASTAT



                                                                                                    Fonti: Schema di D. Lgs. approvato dal CdM il  12/11/2009

Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 7-ter, 7-quater,

7-quinquies, 7-sexies e 7-septies

Agenzia delle entrate, circolare 31/12/2010, n. 58/E

 

Oggetto: nuove disposizioni in materia di I.V.A. ed elenchi INTRASTAT.

 

Dal 18 gennaio 2010 sono entrate in vigore importanti novità in materia di:

- territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA

- presentazione dei modelli INTRASTAT.

TERRITORIALITA’ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI

Le disposizioni del vecchio (fino al 31/12/2009) articolo 7 del DPR 633/1972 sono trasfuse, con effetto dal primo gennaio 2010, negli articoli dal 7 fino al 7-septies dello stesso DPR.

In particolare i “nuovi articoli 7” sono strutturati nel seguente modo:

-          Art 7 fornisce alcune definizioni utili vale a dire: Ø  Territorio dello Stato e Territorio della Comunità europea Ø  Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato Ø  Parte di un trasporto passeggeri effettuata all’interno della Comunità, luogo di partenza di un trasporto passeggeri, luogo di arrivo di un trasporto passeggeri Ø  Trasporto intracomunitario di beni Ø  Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a breve termine di mezzi di trasporto. -          Art. 7-bis dispone sulla territorialità delle cessioni di beni -          Art. 7-ter dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi (regola generale) -          Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi (deroghe alla regola generale) -          Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili (deroghe alla regola generale) -          Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati) -          Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

Sulla base del nuovo articolo 7-ter D.P.R. 633/1972, la regola generale afferma che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia ai fini I.V.A. quando:

1)      sono rese a committenti / soggetti passivi I.V.A. stabiliti in Italia; 2)      sono rese a committenti / soggetti privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.

 

Le nuove norme, quindi, indicano come territorialmente rilevante ai fini IVA lo Stato del committente soggetto passivo IVA del servizio.

Se i servizi sono resi a committenti non soggetti passivi ai fini IVA (“privati”), rimane in vigore la precedente regola generale per cui il luogo di tassazione è quello in cui il prestatore del servizio ha stabilito la propria sede, con le precisazioni riportate nei paragrafi relativi ai servizi resi a soggetti privati e a soggetti privati residenti in paesi extra UE.

 

E’ consigliabile, pertanto, ottenere sempre dal cliente una specifica dichiarazione circa il ruolo di

soggetto passivo ai fini IVA assunto nell’ambito della prestazione.

 

Tabella riepilogativa delle possibili casistiche per la regola generale ex art. 7-ter DPR 633/72:

 

 

 

Prestatore del servizio

soggetto IVA italiano

 

Prestatore del servizio

soggetto IVA non italiano

 

Committente

soggetto passivo

IVA italiano

 

Fatturazione con applicazione di

IVA di legge.

Operazione territorialmente

rilevante ai fini IVA in Italia.

 

Fatturazione da parte del

prestatore senza addebito di

IVA.

Ciò comporta l’obbligo di

applicazione del reverse charge

da parte del committente italiano

Operazione territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia.

 

L’operazione andrà, inoltre,

riepilogata negli elenchi

INTRASTAT.

 

Committente

soggetto passivo

non italiano

 

Operazione non rilevante ai fini

IVA in Italia.

Permane l’obbligo di emissione di

fattura nei termini ordinari senza

addebito d’imposta, citando la

norma di non assoggettamento ad

imposta in Italia della prestazione

(cioè l’art. 7-ter, DPR 633/1972) e

riportando la partita I.V.A. del

cliente, se comunitario.

L’operazione deve essere

riepilogata negli elenchi

INTRASTAT.

 

Operazione non rilevante ai fini

IVA in Italia.

 

Committente non

soggetto IVA

 

Operazione rilevante ai fini IVA

in Italia.

Emissione della fattura nei termini

ordinari con applicazione di IVA di

legge

Operazione non rilevante ai fini

IVA in Italia.

 

 

APPLICAZIONE REVERSE CHARGE (INVERSIONE CONTABILE)

E’ stato introdotto il meccanismo dell’inversione contabile anche per la tassazione ai fini IVA dei servizi internazionali nel paese del committente soggetto IVA, con assolvimento degli adempimenti connessi all’IVA a carico del committente medesimo.

 

Situazione 1:  soggetto passivo IVA italiano che riceve, in qualità di committente, una prestazione di servizi da un soggetto passivo estero

Adempimenti contabili:

-          emissione di una fattura in un unico esemplare (autofattura), riportando nella stessa l’imponibile addebitato dal prestatore, l’aliquota e la relativa imposta applicabile in base alla normativa IVA italiana; -          registrazione del documento nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e in quello degli acquisti entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

 

Situazione 2:  soggetto passivo IVA italiano che presta il servizio ad un soggetto IVA non residente.

Adempimenti contabili:

-          l’operazione non è fiscalmente rilevante in Italia; -          il soggetto italiano dovrà comunque emettere fattura, indicando che si tratta di operazione non soggetta ad IVA ex art. 7-ter, DPR 633/1972; -          nella fattura dovrà essere riportata la partita I.V.A. del committente, se comunitario.

Inapplicabilità del  ‘‘reverse charge’’

Si fa presente, inoltre, che il meccanismo dell’inversione contabile attraverso il quale il committente residente adempie agli obblighi d’imposta, non può trovare applicazione quando il committente del servizio territorialmente rilevante non e` soggetto passivo ai fini dell’IVA. In tale eventualità , pertanto, il soggetto non residente - che rende la prestazione di servizi territorialmente rilevante nei confronti di un privato - deve adempiere agli obblighi d’imposta procedendo ad identificarsi direttamente ovvero nominando un rappresentante fiscale.

 

SOGGETTI PASSIVI IVA PER LE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi si considerano sempre soggetti passivi:

Ø  i soggetti che esercitano attività di impresa, arte,  professione, per le prestazioni ricevute in relazione a tali attività; Ø  i soggetti passivi che effettuano, accanto ad operazioni soggette all’imposta, anche operazioni non rientranti nell’ambito del campo applicativo del tributo. Rientrano in tale categoria gli enti, pubblici e privati, le associazioni e le altre organizzazioni senza personalità giuridica, anche quando agiscono al di fuori della sfera delle attività commerciali o agricole; Ø  gli enti non soggetti passivi che sono già identificati ai fini del tributo. Rientrano in questo ambito gli enti che, avendo realizzato nel corso dell’anno solare precedente, ovvero nel corso dell’anno, acquisti di beni provenienti da un altro Stato membro per un ammontare superiore a 10.000 euro, sono stati obbligati a chiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA, allo scopo di assoggettare ad IVA in Italia tali acquisti intracomunitari; Ø  gli stessi enti di cui al punto precedente che, anche al di sotto di tale soglia, hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia sugli acquisti intracomunitari e che a tale motivo dispongono di un numero di partita IVA. Il fatto stesso di possedere tale numero identificativo, anche se non attribuisce la qualifica di soggetto passivo in senso proprio, fa sì che non debba più distinguersi se il committente ha ricevuto una determinata prestazione nell’ambito della propria attività istituzionale o economica in quanto la tassazione avviene comunque in Italia.

Questi soggetti vedono ampliarsi gli adempimenti a proprio carico, rimanendo coinvolti anche dall’obbligo degli INTRASTAT sugli acquisti.

  

 

  

 

DEROGHE ALLA DISCIPLINA GENERALE

Come anticipato, gli articoli da 7-quater a 7-septies del DPR n. 633/1972 contengono specifiche deroghe con riferimento a determinate prestazioni di servizi.

 

Art. 7-quater dispone sulla territorialità di alcune particolari prestazioni di servizi

(deroghe alla regola generale)

 

Tipologia di servizio

Territorialità in Italia

 

-  Prestazioni relative a beni immobili, comprese le perizie;-  prestazioni di agenzia;-  fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni

attrezzati per il campeggio;

- concessioni di diritti di utilizzazione di beni

immobili;

-  prestazioni inerenti alla preparazione e al

coordinamento dell’esecuzione di lavori

immobiliari.

 

Quando l’immobile è situato nel territorio dello

Stato.

 

Trasporto di passeggeri

In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato

Ristorazione e catering materialmente rese a

bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel

corso della parte di un trasporto di passeggeri

effettuata all’interno dell’UE

Se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato

Ristorazione e catering diverse dalle

precedenti

Quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato.

 

Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, a

breve termine, di mezzi di trasporto

Quando i mezzi di trasporto sono messi a

disposizione del destinatario nel territorio dello

Stato e sempre che siano utilizzate all’interno

dell’UE. Le stesse prestazioni si considerano

effettuate nel territorio dello Stato se i mezzi di

trasporto sono messi a disposizione del destinatario al di fuori del territorio dell’UE e sono utilizzati nel territorio dello Stato.

 

Art. 7-quinquies dispone sulla territorialità delle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili

(deroghe alla regola generale)

Le prestazioni di servizi:

Ø  relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni; Ø  degli organizzatori di dette attività; Ø  prestazioni accessorie alle precedenti

si considerano effettuate in Italia quando le stesse sono ivi materialmente eseguite.

 

 

Art. 7-sexies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (privati)

(deroghe alla regola generale)

Le prestazioni di servizi rese a committenti (privati) non soggetti passivi IVA si considerano effettuate in Italia al ricorrere delle seguenti specifiche condizioni:  

 

Tipologia di servizio

Territorialità in Italia

 

Intermediazione in nome e per conto del cliente

Quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato.

 

Trasporto di beni diverso dal trasporto

intracomunitario

 

In proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato

Trasporto intracomunitario di beni

Quando la relativa esecuzione ha inizio nel

territorio dello Stato

Lavorazioni e perizie relative a beni mobili

materiali;

Operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili.

 

Quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato

Locazione, anche finanziaria, noleggio e simili,

non a breve termine, di mezzi di trasporto

Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato e sempre che siano utilizzate all’interno dell’UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell’UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

 

Prestazioni rese tramite mezzi elettronici da soggetti stabiliti al di fuori del territorio dell’UE

Quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o è ivi residente senza domicilio all’estero.

 

Telecomunicazione e teleradiodiffusione

 

Quando sono rese da prestatori stabiliti nel territorio dello Stato a committenti residenti o domiciliati nel territorio dell’UE e sempre che siano utilizzate all’interno dell’UE. Le medesime prestazioni se rese da soggetti passivi stabiliti al di fuori del territorio dell’UE si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate.

 

 

Art. 7-septies dispone sulla territorialità di talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità

(deroghe alla regola generale)

 

Non si considerano effettuate in Italia e pertanto non sono assoggettate ad IVA in Italia le seguenti prestazioni di servizi rese a soggetti “privati” residenti in paesi extra UE:

Ø  cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative a invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; Ø  prestazioni pubblicitarie; Ø  prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale; Ø  elaborazione e fornitura di dati e simili; Ø  operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed

escluse le locazioni di casseforti;

Ø  messa a disposizione del personale; Ø  contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai

mezzi di trasporto;

Ø  concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e fornitura di altri servizi direttamente collegati; Ø  servizio di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzati nel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti che non siano ivi stabiliti; Ø  servizi prestati per via elettronica; Ø  servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui ai numeri precedenti.

 

MODELLI INTRASTAT

Dal 1° gennaio 2010 è introdotto l’obbligo di dichiarare nei modelli INTRASTAT anche le prestazioni di servizi effettuate in ambito comunitario (sia quelle fornite che quelle ricevute).

Pertanto, il modello INTRASTAT non sarà più limitato alla comunicazione degli acquisti / vendite intracomunitarie di beni, dovendo ricomprendere – infatti – anche le prestazioni di servizi intracomunitarie rese / ricevute.

A tal fine è prevista l’introduzione delle seguenti Sezioni agli attuali modelli INTRASTAT:

- modello INTRA-1 “Quater”: elenco servizi resi in ambito UE;

- modello INTRA-2 “Quater”: elenco servizi ricevuti in ambito UE.

 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare lo Studio Commercialista Riggioni di Fano.

 

Fano, 25/03/2010

 

 

 

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